Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42910 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 30.9.09, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 29.3.07 del tribunale di Cassino, con la quale A. E., autrice di due articoli comparsi sul quotidiano (OMISSIS), ritenuti diffamatori in danno Ac.Ed., e C.L., direttore responsabile del quotidiano, venivano, rispettivamente, condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di Euro 1.500 di multa e Euro 1000 di multa, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Il difensore della A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 51 c.p.: l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca andava riconosciuto, in quanto la giornalista ha diffuso una notizia vera, ha cioè riferito che da intercettazioni telefoniche sarebbero emersi rapporti tra il querelante e il titolare della Eurocostruzioni srl.

2. vizio di motivazione: in sede di esame, l’imputata ha invocato il segreto professionale, precisando che trattatasi di notizie provenienti da intercettazioni telefoniche, delle quali si era già interessato il settimana "L’Espresso". La sentenza ha giustificato la condanna affermando che avrebbe dovuto fornire prove concrete in ordine a un’ipotetica attività di stabili contatti ed accordi della parte lesa con esponenti mafiosi, a un superiore livello, rispetto a quello accertato. Posto che la sentenza riconosce la verità della esistenza di rapporti tra Ac. e il F., nonchè la sussistenza dei requisiti dell’interesse pubblico e della formale continenza, è del tutto illogica la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità della giornalista. Il ricorso non merita accoglimento.

I giudici di merito ha escluso in radice la sussistenza dell’esimente del diritto di cronaca, sulla base della non contestata falsità della diffamatoria notizia riportata dalla giornalista: tale notizia non riguardava il fatto vero, costituito da contatti telefonici tra l’ Ac., titolare della Edilcostruzioni, nell’ambito del progetto di costruzione della recinzione di un cantiere nel porto turistico di (OMISSIS), per un valore di L. 7 milioni, e il faccendiere F., soggetto ad indagini della questura di Palermo.

La notizia riguarda invece l’alto spessore del rapporto tra i due, posto nell’ambito di un più importante e remunerativo progetto di costruzione di un porto a (OMISSIS), per un valore di alcuni miliardi di lire; inoltre sono riportate queste ulteriori indicazioni: il progetto per il porto presentato dal comune di (OMISSIS) e dalla società Eurocostruzioni è oggetto delle indagini sul F., pregiudicato per associazione mafiosa; nelle intercettazioni telefoniche "emerge anche il nome del titolare della Eurocostruzioni di (OMISSIS)". E’ quindi perfettamente fedele alla ricostruzione dei fatti e alla loro razionale interpretazione la conclusione della Corte territoriale, secondo cui la descrizione di un’inesistente comunità di interessi patrimoniali, ad alto livello, tra un imprenditore e un faccendiere legato alla mafia non può che equivalere all’assimilazione del primo nella logica intimidatoria e totalmente illegale, caratterizzante le attività economiche del secondo. L’invocazione dell’impossibilità di riferire la fonte della notizia falsa non può avere alcun rilievo favorevole all’imputata:

questa impossibilità di citare fonti evidentemente coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia, in quanto è incontrollabile, oltre che dall’autrice dell’articolo dal giudice, chiamato a verificare l’eventuale sussistenza dell’esimente. Il giornalista che intenda comunque pubblicare una notizia non certa, accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l’antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione (sez. 5, n.15986 del 4.3.05, rv 232131; id, n. 31957 del 22.6.01, in Cass.pen. 2002,3764).

L’esclusione del requisito della verità, rende impossibile la sussistenza dell’interesse sociale ad apprendere la notizia, in quanto i cittadini sono interessati a conoscere esclusivamente fatti veri.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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