Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 43056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.G. ricorre in Cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge circa l’applicazione della speciale attenuante cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28 gennaio 2011, la quale, in riforma della sentenza del G.U.P. di Napoli del 22 marzo 2010, che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata, gli ha riconosciuto l’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, unitamente alle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all’aggravante di cui alla L. citata n. 203 del 1991, art. 7, in tal modo riducendogli la pena da anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Motivi della decisione

1. E’ fondato il ricorso proposto da Z.G..

2. E’ noto che, qualora sia riconosciuta, come nel caso in esame, la circostanza attenuante ad effetto speciale della cd. "dissociazione attuosa", di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 e ricorrano, come nella specie in esame, altre circostanze attenuanti in concorso con altre circostanze aggravanti, per le quali è stato effettuato giudizio di comparazione, la pena va calcolata dapprima effettuando detto giudizio di comparazione, nella specie risoltosi nel senso dell’equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e la recidiva, si che solo sulla pena conseguente a tale giudizio va applicata l’attenuante ad effetto speciale anzidetta (cfr. Cass. SS. UU. n. 10713 del 25/02/2010 dep. il 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245930).

3. Nella specie la Corte territoriale ha applicato in modo corretto l’attenuante ad effetto speciale anzidetta; ha tuttavia errato nel ritenerla compatibile con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, atteso che l’art. 8, comma 2 del citato D.L. espressamente dispone che, qualora venga applicata l’attenuante di cui all’art. 8 comma 1, non si applicano le disposizioni dell’art. 7;

ed è noto che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, tale ultima norma è stata intesa non nel senso che, con essa, venga elisa l’aggravante anzidetta, ma nel senso che quest’ultima viene resa concretamente non operativa (cfr. Cass. Sez. 1 n. 10679 del 14/01/2008 dep. 07/03/2008, De Giglio, Rv. 239652).

4. La Corte territoriale ha altresì omesso di disporre in favore del ricorrente l’ulteriore diminuzione della pena di un terzo, connessa al rito abbreviato prescelto; ed è noto al riguardo che l’omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 2, può essere direttamente rettificato da questa Corte, trattandosi di diminuente per il rito non discrezionale, ma fissata dalla legge nella misura fissa di un terzo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 6307 del 19/12/2007 dep. 08/02/2008, Tesi, Rv. 238829).

5. E’ consentito far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., lett. l) potendo essere direttamente determinata da questa Corte la pena finale da irrogare al ricorrente.

Essa viene quantificata nella misura finale di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Ad essa si perviene partendo dalla pena base disposta dalla Corte territoriale, più contenuta rispetto a quella disposta dal primo giudice, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, alla quale non va aggiunto l’aumento di pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per la contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Confermata l’equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva già disposta dal giudice di primo grado, la pena di cui sopra va quindi ridotta ad anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, in applicazione dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. anzidetto, la quale può comportare, com’è noto, una diminuzione di pena da un terzo alla metà ed è stata applicata dalla Corte territoriale nella misura della metà.

La pena da ultimo indicata va ulteriormente ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., comma 2 si da pervenire alla misura finale anzidetta di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1992, art. 7:

Ridetermina conseguentemente la pena nei confronti dello Z. in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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