Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6844 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 6 aprile 2011 il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio di estremi indicati in epigrafe e ha chiesto che, in sua riforma, sia respinto il ricorso di primo grado 7900 del 2010, per dedotti motivi di erronea e falsa applicazione della disciplina di legge e di regolamentare sul riconoscimento della parità scolastica, nonché per insussistenza dei presupposti.

La difesa della parte convenuta ha depositato provvedimenti dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia di autorizzazione all’esercizio dell’attività didattica ed all’attivazione dei corsi formativi nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 ed, all’udienza di discussione della causa, ha segnalato che "nel corso del giudizio di appello è venuto meno l’interesse dell’Istituto di istruzione secondaria ICOS a coltivare l’originario ricorso di primo grado", sotto tutti i profili proposti.

2. In relazione a quanto precede, il collegio – pronunciando sull’appello – deve dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso di primo grado; la sentenza impugnata va, in conseguenza annullata senza rinvio.

Conseguentemente, l’appello va dichiarato improcedibile.

Spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunziando sull’appello n. 3361 del 2010:

– dà atto della improcedibilità del ricorso di primo grado n. 7900 del 2010 e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione terza bis, n. 1542 del 2011;

– conseguentemente, dichiara improcedibile l’appello;

– compensa fra le parti le spese del giudizio per i due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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