Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 43001 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15 aprile 2011, il Tribunale di Perugia ha respinto la istanza di riesame avanzata nell’interesse di C.E. avverso il decreto di sequestro preventivo di una autovettura disposto dal locale Giudice per le indagini preliminari in data 15 febbraio 2011.

Propone ricorso per cassazione lo stesso C., indagato di concorso nella truffa concernente l’autovettura sottoposta a sequestro, deducendo violazione di legge rievocando le stesse censure poste a fondamento della istanza di riesame, in ordine all’assenza di elementi atti a denotare sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora. Nel rievocare, infatti, le emergenze che sarebbero scaturite dalle indagini, il ricorrente prospetta l’assenza di elementi di sospetto ordine alla buona fede relativa all’acquisto della autovettura proveniente da una truffa che il suo dante causa avrebbe realizzato nei confronti dell’originario proprietario, mediante la dazione al medesimo di un assegno falso. Si prospetta, poi, "violazione del principio costituzionale del giusto processo sotto il profilo della imparzialità dell’organo giudicante", in particolare contestando il rilievo del tribunale relativo alla mancata effettuazione di indagini difensive tese ad ottenere dichiarazioni dell’intermediario della vendita, quando in realtà tale censura doveva essere rivolta alle eventuali inerzie investigative della polizia giudiziaria.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a riproporre, in chiave analitica, la intera gamma delle censure già devolute con la richiesta di riesame e, tutte, già puntualmente analizzate e disattese dal giudice del gravame con motivazione esauriente e priva di qualsiasi lacuna argomentativa.

Dunque, il ricorso, non soltanto prospetta deduzioni di merito comunque eccedenti l’ambito entro il quale è consentito l’odierno scrutinio di legittimità, ma si diffonde, essenzialmente, per contrastare – sempre sul piano del merito – quanto motivatamente hanno dedotto i giudici a quibus a fondamento del provvedimento reiettivo: in tal modo devolvendo, quale vizio sostanzialmente posto a base del ricorso, la carenza o contraddittorietà della motivazione, nel frangente non proponibile, in quanto, in tema di misure cautelari reali, la ricorribilità per cassazione è espressamente circoscritta, a norma dell’art. 325 c.p.p., al solo vizio di violazione di legge.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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