Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 43000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di B.N., nella qualità di legale rappresentante della ditta Gap Games s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 17 maggio 2011, nella parte in cui, decidendo sulla richiesta di riesame proposta avverso nove provvedimenti di sequestro di apparati video da intrattenimento emessi nella stessa data dal pubblico ministero, ha ritenuto ammissibile la richiesta di riesame solo in riferimento al primo di tali provvedimenti, sul rilievo che la impugnazione proposta, "secondo i principi generali", "può avere ad oggetto un solo atto". Deduce al riguardo la ricorrente che nella vicenda in esame il pubblico ministero ha emesso, nell’ambito di una indagine per truffa, vari provvedimenti di sequestro di apparati di intrattenimento in diversi luoghi, e che, nella specie, i decreti di sequestro impugnati, emessi nella stessa data e del tutto conformi fra loro, si differenziavano soltanto per il numero di matricola identificativo degli apparati da sottoporre a vincolo. La declaratoria di inammissibilità, osserva il ricorrente, sarebbe pertanto priva di fondamento, posto che l’atto di impugnazione enunciava i provvedimento oggetto di riesame e ad esso veniva addirittura allegata copia dei provvedimenti impugnati, vista la loro somiglianza". L’impugnazione sarebbe pertanto ammissibile, non ostandovi alcuna previsione di legge contraria e rimanendo oscuro il richiamo a principi generali ostativi, considerato il regime di tassatività cui sono informate le cause di inammissibilità delle impugnazioni ed avuto riguardo al paradigma del favor impugnationis che presidia la materia. Il tutto, d’altra parte, in linea con una pronuncia di questa Corte, dove si è affermato il principio opposto a quello posto a base della ordinanza impugnata.

Il ricorso è fondato. Il giudice del riesame, infatti, si limita a dichiarare la inammissibilità della richiesta di riesame riferita a decreti di sequestro diversi dal primo, sul rilievo, del tutto apodittico e non meglio specificato, per il quale "secondo i principi generali, l’impugnazione può avere ad oggetto un solo atto, nel caso di specie, un solo decreto di sequestro". L’assunto è però erroneo, giacchè la possibilità che la impugnazione riguardi più provvedimenti, purchè, ovviamente, gli stessi risultino puntualmente indicati e i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, risulta non soltanto compatibile con i principi generali, ma financo avvalorata, quale possibilità da ritenersi perfettamente legittima, alla luce di più rilievi. Va anzitutto rilevato, infatti, come l’enunciato normativo che caratterizza l’art. 581 c.p.p., nel designare al singolare l’oggetto della impugnazione con l’espressione "il provvedimento", non intenda affatto circoscrivere numericamente l’atto cui si riferisce la impugnazione, sia perchè il sistema testualmente ammette il caso di una impugnazione congiunta di più decisioni – l’art. 586 c.p.p., infatti, prevede espressamente il caso della impugnazione congiunta delle ordinanze dibattimentali e della sentenza – sia perchè l’uso del singolare è chiaramente di genere e non di carattere "qualificatorio." Ciò esclude, per il principio di tassatività che caratterizza anche il regime delle inammissibilità delle impugnazioni, la possibilità di "costruire" ermeneuticamente una nuova ipotesi di inammissibilità, non testualmente prevista dalla legge e, per di più, neppure "suggerita" dal sistema. Vale, anzi, a tal proposito, l’esatto contrario, posto che la possibilità di un’unica impugnazione che prenda in considerazione provvedimenti della stessa natura – specie se, come nella specie, di contenuto identico e adottati nel medesimo contesto – appare del tutto in linea con il principio del favor che permea la disciplina dei mezzi di impugnazione, e con le esigenze di concentrazione che possono in concreto agevolare l’esercizio del diritto di difesa. Accanto a tutto ciò, non può, d’altra parte, neppure trascurarsi il paradigma della durata ragionevole del processo, al fondo del quale sta anche l’esigenza di cumulare all’interno di una sola sede processuale le decisioni che riguardino tematiche sostanzialmente unitarie – l’istituto della riunione, è, infatti, un rimedio di carattere generale – ed impedire la proliferazione di impugnazioni autonome quando si tratti di una pluralità di provvedimenti seriali, la introduzione e la trattazione separata delle quali comprometterebbe non poco la speditezza dei relativi giudizi, seppure incidentali.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, limitatamente, dunque, alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame di provvedimenti di sequestro diversi da quello che ha formato oggetto di esame nel merito, e gli atti devono conseguentemente essere trasmessi allo stesso Tribunale di Genova, perchè proceda alla delibazione della richiesta di riesame erroneamente dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *