Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6833 Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 6365 del 2007, proposto al T.A.R. per la Campania, la prof. A. A. B. impugnava per dedotti motivi di violazione degli artt. 7, 8 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, il decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli n. 1473/1 del 27 luglio 2007, di approvazione e di pubblicazione della graduatoria definitiva provinciale del personale docente, classe di concorso A037, nella parte in cui non riconosce il diritto dell’esponente a beneficiare della riserva di posti quale invalida civile (come da certificazione medica in atti), in base ad iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della menzionata legge n. 68 del 1999 (come certificato dal locale Centro per l’impiego).

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice, dopo diffuso esame della disciplina di settore e del quadro giurisprudenziale di riferimento, riconosceva corretto il diniego di riconoscimento della riserva N (in prosieguo formalizzato con nota dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli del 12 febbraio 2008),, sul rilievo che la prof. B., al 19 aprile 2007 (data di scadenza della presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie) era titolare di un contratto di lavoro di durata superiore al periodo di otto mesi, idoneo a far cessare lo stato di disoccupazione secondo quanto previsto dall’ art 5 del d.lgs. n. 297 del 2002, essendo stata in rapporto di impiego (per effetto di contratti di supplenza dal 4 ottobre 2006 fino all’11 giugno 2007) caratterizzato da sostanziale stabilità e, quindi, idoneo a determinare la perdita del diritto alla riserva

Avverso detta sentenza la prof. B. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del giudice territoriale, ponendo in rilievo:

– che, sul piano temporale, il periodo di lavoro reso per incarichi di supplenza è pari a mesi 7 e giorni 17;

– che gli emolumenti corrisposti non superano la soglia stabilita agli effetti delle perdita dello stato di disoccupazione (pari ad euro 8.000,00, quale reddito personale minimo escluso dal imposizione fiscale)

– che il rapporto di lavoro preso in considerazione, caratterizzato da assoluta precarietà e dal un ridotto orario di lavoro (tre ore settimanali), non si configura inidoneo a far cessare lo stato di disoccupazione;

– che l’Amministrazione non poteva non tenere conto delle risultanze di cui agli elenchi previsti dall’art. 8 della legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili in stato di disoccupazione;

– l’assoluto difetto di motivazione della statuizioni dell’Amministrazione che hanno negato il riconoscimento della riserva N.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si è costituito in resistenza formale.

All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è fondato.

2.1). Con la nota del 12 febbraio 2008, l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, con richiamo all’art. 8 della legge n. 68 del 1999, ha escluso il diritto delle prof. B. all’inclusione nelle quota di riserva N perché, malgrado formalmente iscritta nell’apposito elenco delle persone disabili prese in considerazione dall’art. 1, primo comma, della legge predetta, non versava in stato di disoccupazione, in quanto in servizio alla data di scadenza (della presentazione) della domanda (19 aprile 2007)

2.2). Si configura, in primo luogo, fondato il motivo con il quale l’appellante si duole che l’amministrazione scolastica non ha tenuto conto delle risultanze di cui all’apposito elenco per il collocamento dei disabili che versino in stato di disoccupazione, previsto dall’art. 8 della legge n. 68 del 1999.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha costantemente affermato che lo stato di disoccupazione necessario per fruire in un pubblico concorso del beneficio della riserva di posti va accertato e documentato tramite i competenti uffici per l’impiego a mezzo delle iscrizioni nelle apposite liste di collocamento, che hanno carattere costitutivo ed esplicano effetto vincolante per ogni conseguente determinazione dell’amministrazione preposta alla costituzione del rapporto di lavoro (Cons. St. sez. VI, n. 1780 del 18 aprile 2007; n. 632 del 12 febbraio 2001; n. 5687 del 24 ottobre 2000; sez. V Sez., n. 5207 del 3 ottobre 2002).

Nella specie l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli nella nota n. 951 del 12 febbraio 2008 – acquisita agli atti del giudizio di primo grado a seguito di istruttoria – non nega l’iscrizione della prof. B. nelle liste previste dall’art. 8 della legge n. 68 del 1999 alla data di scadenza (19 aprile 2007) della presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 8, del d.d.g. 16 marzo 2007. Il predetto Ufficio, tuttavia, disconosce a detta iscrizione ogni valenza costitutiva del beneficio della riserva, sul riscontro dell’esistenza di un rapporto di servizio in qualità di supplente alla data del 19 aprile 2007, cui riconduce (in assenza di ogni motivata disamina della natura del rapporto, della sua durata complessiva e dell’entità del corrispettivo) l’effetto estintivo della stato di disoccupazione.

2.3). Con ulteriore ordine argomentativo l’appellante fondatamente deduce l’insussistenza dei presupposti per ricondurre la perdita dello stato di disoccupazione al rapporto di lavoro precario reso durante l’anno scolastico 2006/2007.

Con specifico riferimento al personale docente della scuola, questo Consiglio ha più volte affermato che lo stato di disoccupazione, necessario per accedere alla riserva di posti, non viene meno per effetto del conferimento di supplenze temporanee, caratterizzate da occasionalità e precarietà e che non soddisfano l’esigenza di garantire una stabile occupazione al lavoratore appartenente alle categorie in posizione di svantaggio (Cons. St., sez. VI, n. 5848 del 28 aprile 2000; n. 17 del 9 gennaio 1997; n. 979 del 24 luglio 1996).

Detto orientamento si configura a maggior ragione rilevante a seguito dell’istituzione con la legge 3 maggio 1999, n. 124, delle graduatorie permanenti – ora ad esaurimento – finalizzate sia al conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee seguendo l’ordine di graduazione (art 4 della legge n. 124 del 1999 citata), sia allo scorrimento in ruolo, nella misura del 50 % dei posti disponibili in relazione alla posizione occupata (art. 399 del t.u. 16 aprile 1994, n. 297, nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 124 del 1999), realizzando in tal modo un sistema teso a risolvere il fenomeno del precariato nel settore dell’insegnamento scolastico.

L’espletamento di incarichi o supplenze a tempo determinato si traducono, infatti, in titoli utili a punteggio, agli effetti della migliore collocazione in graduatoria e del definitivo collocamento in ruolo.

Stante tale ultima valenza funzionale della graduatoria permanente e l’inidoneità di rapporti di lavoro che si caratterizzano per precarietà ed occasionalità a risolvere la situazione occupazionale del lavoratore disabile, accedere alla tesi dell’ Amministrazione sulla riconduzione ad un incarico solo temporaneo e precario l’effetto estintivo dello stato di disoccupazione porterebbe all’ irragionevole conseguenza che il disabile, inserito nella graduatoria permanente, dovrebbe astenersi, onde non perdere detto requisito ed il connesso beneficio della riserva per l’assunzione, dall’accettare incarichi a tempo determinato (cui la graduatoria stessa è finalizzata), permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la legge n. 68 del 1999 è volta ad ovviare agevolando l’accesso privilegiato al lavoro dei disabili (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 95 del 17 gennaio 2008).

2.3). L’appellante inoltre – con dettagliata analisi della configurazione del rapporto di lavoro precario in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti e del reddito che ne è derivato – ha puntualmente posto in rilievo l’inidoneità dell’attività lavorativa prestata in concreto a comportare la perdita dello stato di disoccupazione, in relazione ai criteri al riguardo dettati dall’art. 4 della legge n. 181 del d.lgs. n. 181 del 2000, quale sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2002.

Ed invero:

– risulta documentato che l’attività lavorativa durante l’anno scolastico 2006/2007 è stata resa (con sospensione durante il periodo di pausa natalizia) in base a un contratto di lavoro a termine, di volta in volta prorogato al prolungarsi dell’assenza titolare della cattedra, per una durata complessiva mesi 7 e giorni 10 (cui vanno aggiunti giorni 7 per un’altra supplenza resa nel mese di ottobre 2006) e quindi non superiore ai mesi otto cui fa riferimento il menzionato art. 5, lett. c, del d.lgs. n. 297 del 2002, quale parametro di durata idoneo a far cessare lo stato di disoccupazione;

– il rapporto di lavoro precario – limitato ad una prestazione di sole tre ore di insegnamento settimanali- ha prodotto un reddito inferiore al reddito minimo imponibile agli effetti dell’imposta sulle persone fisiche, fissato alla soglia di euro 8.000,00 per il periodo di riferimento, con esclusione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 297 del 2002 prima richiamato, di ogni incidenza di detta attività lavorativa agli effetti della perdita dello stato di disoccupazione.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va annullata la graduatoria impugnata nella parte in cui non riconosce il diritto alla riserva di posto (N) quale invalido civile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 4.000,00 (quattromila/00) per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 60 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla in parte de qua la graduatoria con esso impugnata.

Condanna l’ amministrazione intimata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 4.000,00 (quattromila/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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