Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la decisione n. 2384 del 2005, il Consiglio di Stato, Sezione VI, respingeva il ricorso in appello proposto dal sig. E. S. – dipendente amministrativo dell’Università degli studi di Bologna – avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, n. 1851 del 26 giugno 2003.

La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso del sig. S. avverso il provvedimento del dirigente dell’area del personale dell’Università degli studi di Bologna, con il quale – in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 5146 del 2001 – era stato annullato il decreto rettorale n. 398 del 30/1/1996, di inquadramento dell’esponente nell’ottava qualifica funzionale, con il profilo di funzionario tecnico a decorrere dal 1° agosto 1989, e stabilito il suo inquadramento nella sesta qualifica, profilo di assistente tecnico, con la medesima decorrenza e quindi, a partire dal 9/8/2000, nella categoria C2 dell’area tecnica, disponendo inoltre il recupero delle differenze stipendiali dal 1° agosto 1989 al 29 gennaio 1996.

Con la decisione n. 6025 del 2008, questa Sezione dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione n. 9446 del 2008, proposto del sig. S. nei confronti della decisione di questa stessa Sezione n. 2384 del 2005 in precedenza richiamata.

Avverso la decisione del 6025 del 2008, il sig. S. ha proposto l’ulteriore ricorso per revocazione in esame, deducendo che essa sarebbe inficiata da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., da un travisamento del letterale contenuto della motivazione della sentenza n. 2384 del 2005, da una errata supposizione di circostanze di fatto inesistenti, da una omessa pronunzia su motivi di ricorso.

Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di revocazione.

Resistono il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica e l’Università degli studi di Bologna, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione promosso avverso la sentenza pronunziata in esito al primo giudizio dei revocazione.

All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’Amministrazione convenuta correttamente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto avverso sentenza già emessa a seguito di giudizio di revocazione.

E’ puntuale al riguardo la lettera del risalente quadro normativo che preclude la domanda di revocazione "contro decisione pronunziata in sede di revocazione" (art. 86 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642) in linea con quanto stabilito dall’art. 403 c.p.c.

Il su riferito principio è ribadito dall’art, 107 cod. proc. amm. che, dopo aver precisato che "contro la sentenza emessa nel giudizio nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione", ribadisce che "la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione".

La giurisprudenza di questo Consiglio – con analisi estesa anche alla codificazione del processo civile del 1865 e del 1942 ed alle stesse relazioni di accompagnamento ai progetti di codice – ha posto in rilievo la ratio della anzidetta preclusione, che si identifica nell’opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum, oltreché sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi (cfr. Cons. St. Sez. V; n. 219 del 19 febbraio 1996; sez. IV, n. 1476 del 20 marzo 2000; sez. II, n. 566 del 5 giugno 1991).

La possibilità del riesame della sentenza emessa in esito a giudizio di revocazione – nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle garanzie di tutela in sede giurisdizionale apprestate dall’art. 24 della Costituzione – può trovare eccezionale ingresso in presenza di un ulteriore ed autonomo errore di fatto posto a base della sentenza che ha deciso il primo giudizio di revocazione che, in limine litis, abbia precluso l’esplicarsi del rimedio stesso sul piano sostanziale, dando luogo ad una declaratoria di irricevibilità o di inammissibilità per erronea considerazione dei presupposti e delle condizioni a tal fine rilevanti, riconducibile alle ipotesi descritte all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1476 del 2000; Sez. V n. 219 del 1996 cit.), nonché nei casi del tutto residuali di nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione in assenza di impedimento, ovvero di carenza in toto di elementi essenziali (motivazione o dispositivo), che si risolvono dell’inesistenza stessa dell’atto conclusivo del giudizio revocatorio.

Siffatte evenienze non ricorrono tuttavia nel caso di specie.

Le contestazioni introdotte dall’odierno ricorrente introducono ex novo, nei profili dell’errore di fatto nell’accezione di cui al menzionato art. 395, n. 4, cod. proc. civ., una critica nel merito alla statuizioni contenute della sentenza di questa Sezione n. 10625 del 2009, emessa a conclusione di giudizio per revocazione e, tramite detto sindacato, rinnova altresì avverso la sentenza n. 2384 del 2005, oggetto dell’iniziale domanda di revocazione, i vizi della decisione stessa già esaminati con la sentenza che si è pronunciata sul primo ricorso per revocazione.

3) Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in favore delle amministrazioni resistenti nella misura di euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10625 del 2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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