Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 22-11-2011, n. 42974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25.1.2011, confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Monte Fiascone, in data 8/11/2007, appellata da M. G., dichiarato colpevole di truffa aggravata per aver indotto C.M. a consegnargli un assegno di Euro 5.200,00, posto all’incasso dall’imputato, con la promessa, mai mantenuta, di consegnargli entro pochi giorni un motore nautico e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidato in di Euro 5200.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo:

a) vizio di motivazione e omessa valutazione dei motivi di gravame, avendo effettuato l’ordine di acquisto del motore anche se ne era stata ritardata la consegna in attesa del saldo del prezzo;

b) inosservanza e erronea applicazione dell’art. 640 c.p. per l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e carenza e illogicità della motivazione, mancando ogni intento fraudolento nella condotta dell’imputato che, altrimenti, si sarebbe astenuto dal sottoscrivere l’atto della 1/8/2005 in cui riconosceva i suoi obblighi nei confronti del C., ritenendo, tutt’al più trattarsi di inadempimento contrattuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il dedotto vizio di motivazione dissimula e veicola la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della truffa avendo il M. chiesto anticipatamente alla parte offesa la corresponsione dell’intero ammontare del costo del motore dietro promessa di consegnarlo entro breve termine, non versando alcun anticipo al D.F., nonostante quest’ultimo glielo avesse richiesto, quale condizione per fornirgli il motore. Riprova dell’elemento soggettivo del reato è costituito dalla circostanza che, comunque, il M. non ha restituito il denaro anticipato dal C., nonostante questi sia stato costretto ad acquistare direttamente dal D.F. il motore, corrispondendo a quest’ultimo un eguale somma.

La doglianza del ricorrente esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Essa si traduce, pertanto, nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamene propria dai giudici di merito e nell’offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite.

Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativi seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.

Va, anche, osservato che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).

Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punto (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado (sez. 1, sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto fondata la responsabilità del prevenuto sulla base delle logiche e coerenti motivazioni già evidenziate.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *