Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8905 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Salerno, con decreto in data 6 ottobre 2009, ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, la domanda di equa riparazione proposta da M.C. con ricorso in data 24 febbraio 2009 per l’irragionevole durata di un processo civile di risarcimento dei danni da incidente stradale svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e promosso da esso M. nei confronti di A.D. e di F.C..

La Corte territoriale ha ritenuto il ricorso introduttivo affetto da nullità radicale. "Il ricorso introduttivo – si legge nel decreto della Corte d’appello – non attesta in nessuna sua parte data di iscrizione a ruolo e tanto contrasta con i principi di recente affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 12 dicembre 2008, n. 29241), secondo cui la domanda di riparazione per la durata non ragionevole del processo ex L. n. 89 del 2001, riguardando un diritto di credito (all’equo indennizzo), necessariamente eterodeterminato, richiede, stante l’esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 4, con l’esatta individuazione del peti tura e della causa petendi, attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall’attore all’atto di citazione".

Per la cassazione di questo decreto il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2010, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Deve essere rigettata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente: sia perchè la formulazione del quesito di diritto non era, ratione temporis, necessaria, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; sia perchè il ricorso è conforme al requisito di forma prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), recando i motivi per cui si chiede la cassazione del decreto impugnato, con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 4, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, nonchè motivazione contraddittoria, insufficiente e semplicemente apparente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

La censura è fondata.

Non è pertinente il richiamo a Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2008, n. 29241, operato dalla Corte territoriale per pervenire ad una dichiarazione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio di equa riparazione per ritenuta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

Infatti, come è possibile desumere dalla lettura del testo del ricorso presentato alla Corte d’appello, il M., contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, ha descritto, anche nei suoi dettagli, il processo civile presupposto svoltosi in un unico grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e definito, dopo sedici anni, con sentenza depositata in cancelleria il 26 novembre 2007, ed ha chiesto l’equa riparazione ai sensi della L. 24 novembre 2001, n. 89, e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, domandando la somma di Euro 22.700 o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.

Il decreto impugnato è cassato.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Salerno, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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