Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6824 Indennità di anzianità e buonuscita Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la Gestione Commissariale delle F. SudEst, alla cui dipendenze avevano lavorato, chiedendo: 1) la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto con l’inclusione, nella retribuzione base, dei compensi per lavoro straordinario nonché di ulteriori particolari indennità percepite nel corso del rapporto di lavoro; 2) il riconoscimento, per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica eccedenti l’orario normale, sia della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che di quella prevista per il lavoro festivo.

2. Con la sentenza n. 3408/2006 il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

3. Per ottenere la riforma di tale decisione decisione, gli originari ricorrenti hanno proposto appello.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. Per quanto riguarda la pretesa di riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto, la consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 10 dicembre n. 8720) ha affermato che la determinazione dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario di cui all’art. 1 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridicoeconomico del personale delle F., tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), e all’inerente contrattazione collettiva, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli art. 2120 e 2121 Cod. civ., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità), rientri nella nozione di retribuzione normale o di fatto; e che i principi degli art. 2120 e 2121, in tema di indennità di fine rapporto, lungi dall’essere espressione di insuperabili vincoli costituzionali, sono estensibili al pubblico impiego in via sussidiaria e nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali, giusta quanto disposto dall’art. 2129 Cod. civ. (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2005, n. 2406 e 18 maggio 2004, n. 3196).

Più in particolare, la computabilità nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei compensi per lavoro straordinario e delle altre indennità erogate per specifiche prestazioni prive dei caratteri di fissità e continuatività, può aversi nel solo quando, in forza di atti formali dell’amministrazione, tali corresponsioni risultino predeterminate, fisse, obbligatorie, continuative e forfetizzate, non essendo sufficiente la mera continuità di fatto della relativa percezione (Cons. Stato, VI, 20 gennaio 2009, n. 254; 17 aprile 2009, n. 2324; 9 ottobre 2009, n. 6204; 21 dicembre 2010, n. 9309).

Coerentemente con quei precedenti, si deve concludere che, anche ai sensi degli articoli 26 e 6, lett. c), del C.C.N.L. 27 luglio 1976, in difetto di tali (qui indimostrati) elementi, i semplici compensi percepiti per lavoro straordinario (e festivo, indennità di trasferta e diaria) non sono computabili in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale delle F. in gestione commissariale governativa.

Invero, alla stregua delle produzioni in atti, neppure in ipotesi sussistono ragioni per poter affermare la continuità delle prestazioni oggetto della domanda dell’appellante, tali da eccedere da una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale e tali da assumere carattere costante e sistematico da individuarsi nella duplice condizione (qui insussistente) di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà.

6. In ordine alla seconda pretesa, volta al riconoscimento, per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica eccedenti l’orario normale, sia della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che di quella prevista per il lavoro festivo, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova in ordine all’effettivo espletamento di attività lavorativa nella giornata di domenica eccedente l’orario normale di lavoro, sicché la relativa domanda si appalesa infondata.

7. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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