Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6821 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 1196 del 2002, proposto al Tribunale regionale amministrativo per la Campania, Sezione staccata di Salerno, la sig.ra M. D. M. impugnava la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per esami e titoli per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, nonché per l’accesso ai relativi ruoli, indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 6 aprile 1999, lamentando il mancato riconoscimento, a proprio favore, della riserva di posto quale invalida civile;

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale regionale adito – esperita istruttoria – accertava che la graduatoria oggetto di contestazione risultava approvata in data 31 agosto 2000 e, poi, riapprovata con rettifiche il 25 ottobre successivo e che, in conseguenza, il ricorso risultava inammissibile per tardività (anche in considerazione della assorbente circostanza per cui la ricorrente dimostra l’effettiva conoscenza della graduatoria de qua all’atto della presentazione, in data 12 novembre 2001, della istanza di accesso agli atti).

Avverso detta sentenza, la sig.ra D. M. ha proposto atto di appello ed ha dedotto:

– che il T.A.R. non poteva porre a fondamento della sua decisione documenti depositati oltre il termine di venti giorni dalla data fissata per l’udienza di discussione, come stabilito nella stessa ordinanza istruttoria n. 3034 del 2005;

– che era irrilente della domanda di accesso documentale ai fini della piena conoscenza dell’atto lesivo, perché riferita alla graduatoria provvisoria e non a quella definitiva;

– che sussisteva il diritto alla valutazione del titolo di riserva, quale invalida civile, ai sensi dell’art. 16 della legge 12 marzo 1999.

Il Ministero della pubblica istruzione si è costituito in resistenza formale.

2). L’appello è infondato.

2.1). Il motivo di appello con il quale si deduce l’omessa, insufficiente o non corretta acquisizione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado (nella specie per l’inosservanza nella fase istruttoria dei termini per contraddire in ordine agli elementi acquisiti) non dà luogo ad un vizio di procedura cui possa seguire l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice (cfr. sul principio Cons. St., sez. V, n. 937 del 22 febbraio 2007; sez. VI, n. 4990 del 19 agosto 2009; sez. IV, n. 7215 del 20.12.2005; n. 3929 del 12.07.2002).

L’effetto devolutivo dell’appello consente, infatti, di porre rimedio ad ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell’attività istruttoria; ciò vale con riguardo anche per la mancata o intempestiva cognizione degli elementi documentali acquisiti in esito ai incombenti istruttori, da cui ha tratto fondamento la declaratoria di inammissibilità (recte irricevibilità) del ricorso in quanto tardivamente proposto.

Ciò posto, risulta dagli atti relativi al concorso per esami e per titoli per il conseguimento dell’abilitazione per la scuola materna statale e per l’accesso ai relativi ruoli, indetto con d.m. 6 aprile 1999, che la graduatoria finale di merito – dopo le rettifica ad essa apportate dal Provveditore agli studi di Napoli – è stata definitivamente approvata il 25 ottobre 2000 ed è stata affissa all’albo il successivo 27 ottobre 2000.

Rispetto a tale data il ricorso proposto al T.A.R. avverso gli esiti del concorso è stato avviato per la notifica nell’aprile 2002, una volta che si era ampiamente consumato il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa, che aveva cominciato a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, che integra la legale conoscenza per i soggetti in essa contemplati.

2.2) Peraltro, oltre che irricevibile, il ricorso in prime cure si configura infondato nel merito. L’art. 4, comma settimo, della bando di concorso, con una clausola non oggetto di impugnazione, richiede infatti, che la condizione di disoccupazione – che costituisce requisito concorrente con l’accertato stato di invalidità ai fini della fruizione del beneficio della riserva di posti- debba "sussistere sia al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all’atto della assunzione in servizio".

E’ incontestato in punto di fatto l’assenza, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, dell’iscrizione nell’apposito registro per l’avviamento al lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 468 del 1986 e successive integrazioni; ciò priva di ogni rilievo, ai fini del beneficio della riserva, il perfezionamento, durante l’espletamento del concorso, del procedimento finalizzato al riconoscimento della stato di invalidità civile (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 2365 del 18 aprile 2011; n. 525 del 5 febbraio 2010; n. 2490 del 23 maggio 2008; n. 1910 del 29 aprile 2008).

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il presente grado – avuto riguardo all’attività difensiva espletata – in euro 200,00 (duecento/00) in favore dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 3454 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in euro 200,00 (duecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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