Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8901 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

D.D. ha chiesto alla Corte d’appello di Catania il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo per il pagamento degli accessori su somme tardivamente corrisposte a titolo di indennità di buonuscita, pendente dinanzi al TAR Catania dal 7 dicembre 1999 ed ancora alla data dell’11 novembre 2009, nonostante la presentazione di istanza di prelievo in data 30 aprile 2009.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda con decreto del 7 maggio 2010.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che alla ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo pari ad Euro 6.167,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, sulla base di un importo annuo pari ad Euro 750,00 per i primi tre anni e ad Euro 1.000,00 per i successivi anni. L’Amministrazione convenuta è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali per complessivi Euro 640,00 (di cui Euro 90,00 per esborsi, Euro 150,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari), con distrazione in favore dell’Avv. Fabrizio Mobilia.

Per la cassazione di questo decreto la D. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, illustrato con memoria, cui non ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 nonchè del D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 25 settembre 2002) si lamenta l’insufficienza liquidazione delle spese, per violazione dei minimi tariffari, per non motivato discostamento dalla nota spese e per omessa liquidazione del rimborso forfettario, tra l’altro espressamente richiesto.

Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2008, n. 25352).

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti in Euro 150,00 e gli onorari in Euro 400,00 rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 cod. proc. civ. questa Corte avrebbe liquidato per tali voci la somma, rispettivamente, di Euro 600,00 e di Euro 490,00.

Inoltre, la Corte territoriale ha omesso di liquidare le spese generali, senza tenere conto che il rimborso forfettario delle spese generali (nella specie applicabile ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., Sez. 3, 22 febbraio 2010, n. 4209).

Il decreto (conformemente al precedente specifico di questa Corte:

Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2011, n. 26653) va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposta la distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Fabrizio Mobilia; e che determina per il giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Fabrizio Mobilia.

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