Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6819 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso n. 1693 del 2004, Fiore Margherita Lion impugnava presso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale veniva dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio sito in Napoli, costruito dalla Cooperativa Edilizia "M. F.", ed obbligata all’immediato rilascio. Il decreto disponeva altresì la riassegnazione dell’immobile per mezzo del Commissario governativo, che a ciò successivamente provvedeva.

Veniva anche impugnato ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente all’atto suddetto, richiedendosi inoltre il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Intervenivano in causa ad opponendum A. e M. P. C., già occupanti l’alloggio, nonché N. F. e A. R., soci della Cooperativa.

1.1 La ricorrente esponeva al Tribunale amministrativo di aver presentato, nel 1964, domanda di ammissione alla Cooperativa Edilizia "M. F.", avente per oggetto sociale la costruzione di case economiche per i soci in Napoli:domanda accolta nel giugno 1964.

Con delibera del 22 novembre 1970, il Consiglio di amministrazione della Cooperativa disponeva la consegna degli alloggi ai soci "a titolo dicustodia", per evitare le spese di guardiania dell’edificio.

A seguito di un contenzioso protrattosi per diversi anni con l’ANAS, relativo all’occupazione dell’area in questione, soltanto nel febbraio 1986 il Presidente della Cooperativa imponeva l’obbligo di occupare l’alloggio assegnato, invitando gli assegnatari a prenderne possesso nei 30 giorni dalla consegna ovvero, in caso di occupazione dell’appartamento, dalla data del rilascio da parte dell’inquilino.

Riferiva la ricorrente che, durante i descritti eventi dei precedenti anni, l’immobile era stato occupato sine titulo da parte di A. C. e per tale motivo ella aveva intrapreso azioni giudiziarie, conclusesi con sentenza n. 2932 del 27 aprile 1982 del Tribunale di Napoli, Sez. XI civile, con la quale il C. veniva condannato al rilascio dell’alloggio. Con successiva sentenza del 2002 l’occupante subiva una ulteriore condanna al pagamento di una indennità di occupazione. L’azione esecutiva di rilascio si concludeva il 21 gennaio 2004.

La Lion ricordava poi che, contemporaneamente all’azione civile, la stessa aveva dovuto difendere la propria posizione di socio assegnatario di alloggio avverso ricorsi proposti da terzi alla Commissione regionale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare, volti ad ottenere la pronunzia di decadenza dell’assegnazione. Con ripetute pronunce, la Commissione regionale suddetta respingeva i ricorsi avanzati, ritenendo regolare la posizione della Lion. Decisioni, queste, confermate anche in sede di appello, nonché da una pronuncia del Tribunale di Napoli in data 27 novembre 1984.

1.2 Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Direttore generale del Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia n. 2432 del 18 novembre 2003, dichiarava la ricorrente decaduta dall’assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art.105 del r.d. 28 aprile 1938,n. 1165 basandosi però su fatti coperti, a giudizio della ricorrente, dai positivi giudicati sopra ricordati.

2. Avverso detto decreto e gli atti in esso menzionati, la Lion proponeva ricorso al Tribunale amministrativo campano. Ella riteneva il decreto illegittimo e viziato sotto diversi profili perché emesso sulla base di un presupposto di fatto, "la tentata speculazione della ricorrente sull’alloggio assegnatole", del tutto inesistente, conformemente a quanto accertato in sede civile, penale e amministrativa con decisioni passate in giudicato, e non prese in considerazione negli atti impugnati.

Sottolineava inoltre che mai, come appunto accertato in sede giudiziaria, vi fosse stata locazione a terzi, concretizzando l’ipotesi speculativa, attesa invece l’occupazione abusiva dell’alloggio, da lei puntualmente denunciata.

La ricorrente proponeva quindi ulteriori motivi aggiunti avverso gli atti di avviso di immissione nel possesso, notificati dal commissario della Cooperativa in data 4 febbraio 2004 e in data 13 febbraio 2004, deducendone l’illegittimità in quanto adottati in assenza dei presupposti previsti per la loro adozione.

Oltre al Ministero delle infrastrutture ed alla Cooperativa M. F., si costituivano in giudizio A. e M. P. C., occupanti l’alloggio, sostenendo la correttezza dell’Amministrazione nell’adottare il provvedimento di decadenza.

Intervenivano altresì in giudizio A. R. e N. F., in qualità di soci della Cooperativa, opponendosi al ricorso ed eccependo l’infondatezza dello stesso in quanto confliggente con la ricostruzione dei fatti.

2.1 Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania accoglieva il ricorso avanzato dalla Lion.

Osservava il Collegio che l’impugnato decreto del Ministero di decadenza dal diritto all’alloggio, risultasse adottato dall’Amministrazione ai sensi dell’art.105, comma 1 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 a seguito di procedimento "per speculazione compiuta o tentata su di esso" e, quindi, sulla base di tale presupposto.

Al riguardo occorreva tuttavia mettere in risalto che, dalle circostanze di fatto emerse dalla ricostruzione della vicenda e dall’esame della documentazione, l’alloggio era stato oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi, accertata con la sentenza n. 2932 del 27 aprile 1982 del Tribunale di Napoli, XI Sezione, non consentendo quindi alla ricorrente di occuparlo. Con successiva sentenza n. 2330 del 3 aprile 2002 dello stesso Tribunale, il C. veniva poi dichiarato occupante sine titulo dell’appartamento.

Inoltre, nel corso degli anni, in più occasioni, la Commissione Regionale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare (verbali 15 aprile 85, 28 novembre 1997 e 20 maggio 2002) e la Commissione Centrale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare (verbale 25 novembre 1999) avevano ritenuto regolare la posizione di diversi soci, tra cui anche quella della ricorrente.

Infine, l’immobile, occupato da terzi, era stato oggetto di procedura esecutiva nei confronti degli occupanti, conclusasi in data 21 gennaio 2004, con la liberazione dell’alloggio.

Il provvedimento impugnato, che nelle premesse ripercorreva le varie fasi della vicenda indicando gli atti rilevanti, non recava a giudizio del Tribunale amministrativo regionale alcun riferimento a tali circostanze ed ai conseguenti accertamenti giudiziari che, invece, si ponevano in contrasto e negavano la sussistenza del presupposto (speculazione compiuta o tentata sull’alloggio) su cui si basava la decadenza dal diritto all’alloggio.

Lo svolgimento di attività speculativa da parte dei soci avrebbe dovuto essere accertata e, quindi, verificata dall’Amministrazione, così come richiesto dall’articolo 105 del ricordato r.d. n.1165 del 1938, mentre, come già evidenziato, il provvedimento ometteva l’indicazione dei suddetti elementi oggettivi riguardanti la regolarità della posizione della ricorrente e l’assenza di fatti speculativi.

Per tali ragioni il Tribunale amministrativo per la Campania accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati. Veniva invece respinta la richiesta risarcitoria, ricordando tra l’altro come, con sentenza 3 aprile 2002, n. 2330, il Tribunale di Napoli, sez. VI civ., avesse già condannato il C. al risarcimento del danno procurato alla ricorrente a seguito dell’occupazione abusiva dell’alloggio assegnato a favore della stessa.

3. Contro tale decisione del giudice di primo grado ricorrevano C. A. e C. M. P., deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione amministrativa.

Veniva quindi sostenuta la legittimità del provvedimento di decadenza adottato dal Ministero delle infrastrutture nei riguardi della Lion. Ciò in quanto il provvedimento risultava correttamente fondato sull’illecita detenzione dell’alloggio assegnato, a seguito della mancata occupazione dello stesso; sulla residenza dell’assegnataria in altro immobile; sull’affitto a terzi senza l’autorizzazione del Ministero; sul percepimento di un utile dall’alloggio; sul trattenimento degli importi percepiti, senza farne alcun versamento alla Cooperativa.

3.1 Nella pubblica udienza del 5 luglio 2011, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata al 15 novembre 2011.

4. La causa veniva quindi nuovamente assunta in decisione nella pubblica udienza del 15 novembre 2011.

4.1 Occorre affrontare la questione pregiudiziale della giurisdizione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.

I precedenti, taluni dei quali richiamati nel ricorso (Cass., SS.UU.., 24 maggio 2006, n. 12215; 14 giugno 2006, n. 13687; 7 luglio 2009, n. 15853; 7 ottobre 2010, n. 20772; Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2821), che radicherebbero la giurisdizione ordinaria, fanno riferimento a provvedimenti di esclusione posti in essere direttamente dalle società cooperative interessate.

In quei casi è indubbia la giurisdizione ordinaria in quanto si tratta di rapporto interprivato, avendo la controversia ad oggetto la legittimità di una deliberazione della cooperativa edilizia di esclusione di un socio dalla compagine sociale, con la contestuale revoca dell’assegnazione dell’alloggio: ivi la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo trattandosi di riassetto dei rapporti interni tra cooperativa edilizia ed assegnatario.

Diverso è il caso qui in esame.

Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione è infatti il decreto n. 2432 del 18 novembre 2003 del Ministero delle infrastrutture, adottato in base al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare r.d. 28 aprile 1938, n.4165.

Si tratta di un atto amministrativo autoritativo, non assimilabile in alcun modo a quelli delle cooperative edilizie..

Nel caso di specie pertanto sussiste, come ritenuto dal giudice di primo grado, la giurisdizione amministrativa, perché si verte della legittimità di un provvedimento amministrativo, adottato nell’esercizio, appunto, di poteri autoritativi.

4.2 Nel merito, il ricorso non può essere accolto.

Ricorda esattamente il Tribunale amministrativo regionale come il più volte richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture faccia riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 105, comma 1, del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165: e cioè alla compiuta o tentata speculazione sull’alloggio sociale.

Tale ipotesi è però in contrasto con la sentenza n. 2932 del 27 aprile 1882 del Tribunale di Napoli, sez. XI civile, con la quale il C. veniva condannato al rilascio dell’alloggio abusivamente occupato; nonché con la successiva sentenza del 3 aprile 2002, n. 2330, dello stesso Tribunale, con la quale l’occupante subiva una ulteriore condanna al pagamento di una indennità di occupazione.

Vanno poi richiamate le diverse pronunce delle Commissioni regionale e centrale per l’edilizia economica e popolare che, in diverse occasioni, hanno ritenuto regolare la posizione della ricorrente in primo grado.

4.3 Va poi ricordato come il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto, con sentenza n. 6624 del 10 luglio 2007, un ulteriore ricorso presentato dal Ricci con il quale veniva sollecitata una nuova verifica da parte del Ministero sulla sussistenza, in capo alle socie Lion e Fasulo, dei requisiti per l’ammissione alla cooperativa M. F. e per l’assegnazione provvisoria degli alloggi disposta in loro favore.

La decisione negativa del Tribunale amministrativo regionale veniva confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 11 marzo 2008, n. 1819 che condannava l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte.

Per completezza, il Collegio rileva poi come il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza 5 dicembre 2008, n. 21091, abbia accolto il ricorso della Lion avverso il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture sull’istanza volta ad ottenere una pronuncia sulla assegnazione definitiva degli alloggi in questione.

Con successiva sentenza 13 settembre 2010, n. 17406 dello stesso Tribunale amministrativo, pronunciata in ottemperanza, veniva dichiarato l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture a dare completa esecuzione entro sessanta giorni alla richiamata sentenza n. 21091 del 2008.

Il Ministero dichiarava, conseguentemente, il diritto all’assegnazione dell’alloggio sociale in capo alla Lion.

L’assegnazione in proprietà veniva effettuata con atto notarile in data 10 gennaio 2011.

4.4 Conclusivamente, queste circostanze rilevate in sede giudiziaria – e tali, per lorto natura, da connotare in modo qualificante la condotta degli interessati – non risultano adeguatamente contestate o altrimenti superate dal provvedimento ministeriale impugnato in questa sede. Questo, motivando per "speculazione compiuta o tentata", si riferisce ad altra e diversa condotta da quella: sulla quale condotta, però, avrebbe dovuto svolgere – diversamente da quanto emerge – un’adeguata istruttoria al fine di contraddire le risultanze accertate nelle pronunce suddette, esternando quindi in modo puntuale le ragioni di un provvedimento che si poneva in contrasto con quel giudicato.

Il ricorso va quindi respinto, e le ragioni da ultimo richiamati appaiono assorbenti delle altre censure e richieste avanzate. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado.

Compensa le spese dell’attuale fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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