Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M. C., iscritto al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (CLOPD) presso l’Università degli studi di Milano, presentava domanda di convalida di esami sostenuti durante il corso di laurea in medicina e chirurgia, comuni ai due insegnamenti.

L’Università degli studi di Milano negava il richiesto riconoscimento.

2. Con ricorso del 3 settembre 1998, il M. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento delle delibere dell’Università degli Studi di Milano del 6 aprile 1998 e del 20 luglio 1998, nella parte in cui non prevedevano il riconoscimento di sei esami da lui sostenuti.

Con sentenza resa il 17 dicembre 2004 quel giudice accoglieva il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della "parte generale" dell’esame di Istituzioni di anatomia umana e dell’apparato stomatognatico, respingendolo per quanto riguarda gli altri esami.

3. Avverso tale parziale riconoscimento presentavano appello il Ministero dell’istruzione e l’Università degli studi di Milano, richiedendo di annullare in parte qua la sentenza. Questa aveva infatti ritenuto che per quanto l’esame in questione i programmi degli insegnamenti dei due corsi presentassero affinità negli "argomenti generali", mentre differissero negli argomenti riguardanti l’apparato stomatognatico, che nel corso di laurea in CLOPD richiedono una conoscenza più particolareggiata delle strutture legate all’attività odontoiatrica.

Tale considerazione, che pone in luce l’esigenza di approfondire gli argomenti riguardanti l’anatomia orale, pur idonea a sorreggere la mancata convalida integrale dell’esame, non avrebbe giustificato il mancato riconoscimento della validità della "parte generale" dell’esame di anatomia umana normale, sostenuto dall’interessato nel corso di laurea in medicina.

4. La causa veniva assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 aprile 2011.

5. Ad una valutazione degli elementi che emergevano dagli atti depositati, sembrava riscontrarsi una carenza documentale che il Collegio riteneva dovesse essere colmata, al fine di addivenire ad una compiuta analisi dei fatti.

Si riteneva pertanto necessario – ai fini della completezza istruttoria – acquisire presso il MIUR e presso l’Università degli studi di Milano una puntuale relazione dalla quale emergesse con chiarezza:

a) se il prescritto esame di Istituzioni di anatomia umana e dell’apparato stomatognatico (o eventualmente l’esame corrispondente, sia pure con denominazione diversa da quella in vigore nel 1998) fosse di durata annuale o biennale;

b) se si concludesse o meno con un unico esame finale;

c) se fosse suddiviso in una parte generale ed in una parte speciale;

d) se la parte generale comportasse, o avesse in passato comportato, una autonoma valutazione preliminare, o uno specifico esame, propedeutici all’esame finale;

e) se, pur non comportando tale autonoma valutazione, presupponesse una frequentazione obbligatoria relativamente alla parte generale.

Si sarebbe dovuto inoltre indicare l’attuale situazione del M. in relazione agli esami da lui sostenuti (con particolare riferimento a quello di Istituzioni di anatomia umana e dell’apparato stomatognatico) e all’eventuale conclusione da parte sua del corso di laurea.

I documenti suddetti avrebbero dovuto essere prodotti entro il giorno 10 ottobre 2011, al fine di consentire la riassunzione della causa nell’udienza prevista per il 15 novembre 2011.

5.1 Con comunicazione in data 25 luglio 2011 l’Università degli studi di Milano produceva la documentazione richiesta.

6. La causa veniva nuovamente assunta in decisione nella pubblica udienza del 15 novembre 2011.

Il Collegio considera che dagli atti trasmessi risulta che, con delibera del 20 luglio 1998, il Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Milano aveva ritenuto mutuabile la parte generale dell’esame di anatomia, sostenuta presso il corso di laurea in medicina e chirurgia, con la parte generale del corrispondente esame di anatomia del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Di tale circostanza, così come del mancato rinnovo dell’iscrizione del M. per l’anno accademico 20052006 al quinto anno fuori corso del Corso di laurea in odontoiatria, era stata data comunicazione all’Avvocatura dello Stato in data 14 giugno 2006.

L’Università, alla luce di quanto sopra riportato, riteneva di non ravvisare la sussistenza degli estremi per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che aveva accolto in parte qua la domanda dell’interessato.

Si rimetteva peraltro alle determinazioni che l’Avvocatura dello Stato avesse voluto assumere.

Dalla documentazione trasmessa emergeva poi che il M., dall’anno accademico 2009/2010, risultava nuovamente iscritto al quinto anno fuori corso del corso di laurea in odontoiatria, che non aveva sostenuto esami dal 4 febbraio 2003, e che non aveva mai sostenuto quello di anatomia.

6.1 Il Collegio ritiene, in relazione a quanto sopra esposto ed alla documentazione prodotta dall’Università relativamente all’avvenuto riconoscimento della mutuabiità della parte generale dell’esame di anatomia sostenuto presso il corso di laurea in medicina e chirurgia con la parte generale del corrispondente esame di anatomia del corso di laurea in odontoiatria, che il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla decisione.

Non può peraltro non rilevarsi, sul punto, quanto già comunicato dall’Università di Milano all’Avvocatura dello Stato in data 4 giugno 2006 e portato mediante l’istruttoria a conoscenza del giudicante, relativamente al fatto che "l’Amministrazione ritiene di non ravvisare la sussistenza degli estremi per proporre impugnazione avverso il capo della sentenza che ha accolto in parte la domanda dell’interessato". ritenendo evidentemente anch’essa non più sussistente un interesse al ricorso, vista la determinazione già assunta, conforme alla statuizione del Tribunale amministrativo regionale.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese dell’attuale fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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