Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8873 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2007 il sig. C. S. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Firenze il comune di Pistoia per ottenere la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione di un suo fondo di mq. 2388, adibito a vivaio, occupato d’urgenza per la costruzione di un parcheggio pubblico.

Esponeva che l’indennità provvisoria di euro 23.800,00 liquidata sulla base del valore agricolo medio e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti era del tutto inadeguata e non teneva neppure conto del valore delle piante del vivaio andate perse.

Resisteva alla domanda il comune di Pistoia.

Con sentenza 9 dicembre 2009 la Corte d’appello di Firenze determinava l’indennità di espropriazione nella complessiva somma di Euro 79.880,00, di cui Euro 56.000,00 a titolo di indennizzo per le piantagioni perdute, e compensava per due terzi le spese di giudizio, ponendo a carico dei comune convenuto la residua frazione.

Motivava che non aveva rilevanza la stima della Commissione provinciale espropri, operata sulla base del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie;

– che nella specie si trattava di un terreno destinato a parcheggio pubblico e quindi non edificabile e da valutare in base al cosiddetto Vam – valore agricolo medio;

– che ad esso si doveva aggiungere il valore dei soprassuoli sulla base della stima operata dal consulente tecnico d’ufficio.

Avverso la sentenza, non notificata, il C. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resisteva con controricorso il comune di Pistoia, che proponeva altresì ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed illustrato con successiva memoria.

All’udienza del 11 aprile 2012 il Procuratore generale ed il procuratore del comune di Pistoia precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, prospettata sia ex art. 360 bis cod. proc. Civ., sia per la pretesa promiscuità delle censure mosse alla sentenza. Sotto il primo profilo, lo jus superveniens conseguito alla sentenza della corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181 impone comunque la rivisitazione critica della giurisprudenza pregressa di legittimità, nell’ambito della censura di violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), mossa dal ricorrente. Sotto il secondo, la pluralità di argomentazioni addotte a sostegno non ne impedisce, in concreto, la distinta disamina.

La doglianza concernente i criteri di stima del terreno espropriato, qualificato inedificabile in sentenza, è infondata.

La corte territoriale ha posto infatti in evidenza che si tratta di inedificabilità dipendente dal piano regolatore generale, che destinava, con efficacia conformativa, il fondo in questione a parcheggio pubblico.

Le contrarie allegazioni difensive tendono ad una nuova e difforme valutazione di merito, mediante il richiamo di passi della consulenza tecnica d’ufficio che questa corte non può esaminare, nel contesto di un giudizio di legittimità.

Ciò premesso, si deve peraltro notare come il criterio di stima del valore agricolo medio adottato dalla corte territoriale, se appropriato alla data della decisione, è ormai divenuto illegittimo per effetto della menzionata 181/2011 della Corte costituzionale: con riflessi diretti sulla controversia in esame, tuttora sub judice in punto quantum debeatur.

Tuttavia, fermo tale principio di diritto, si osserva come la sentenza impugnata abbia già riconosciuto il valore delle colture presenti sul fondo del C.; applicando, di fatto, il criterio del valore di mercato, che differisce dal valore agricolo medio, dichiarato illegittimo, proprio perchè ancorato alle caratteristiche specifiche del fondo ablato: e quindi, al valore dei soprassuoli dipendente dalla specifica utilizzazione fattane dal titolare.

Come si legge, infatti, nella sentenza 181/2011, sono costituzionalmente illegittimi il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4 convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, (come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14), nonchè, in via consequenziale, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3, che prevedono che, nel caso di esproprio di un’area non edificabile non coltivata, l’indennità di esproprio sia determinata in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell’area da espropriare:

essendo, per contro, costituzionalmente necessario che la determinazione dell’indennità di stima avvenga con riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.

Nella specie, la Corte d’appello di Firenze al valore agricolo medio ha aggiunto il valore dei soprassuoli – consistenti in piantagioni andate perdute con l’occupazione d’urgenza – determinato in conformità con la stima operata dal consulente tecnico d’ufficio.

Pertanto, il procedimento liquidativo dell’indennità viene a coincidere con i parametri prescritti dal giudice delle leggi.

E’ pure infondato il ricorso incidentale del comune di Pistoia, sia nella parte in cui contesta l’erroneità del riconoscimento di voci aggiuntive di danni rispetto al valore agricolo medio – per contro doveroso, per quanto detto sopra – sia laddove prospetta una difforme valutazione degli elementi apprezzati dalla corte territoriale in ordine alle cosiddette migliorie opportunistiche del fondo, inammissibilmente tendenti ad un sindacato del merito di un accertamento di fatto, sorretto da motivazione immune da vizi logici.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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