Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-11-2011) 22-11-2011, n. 43083

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Livorno applicava a H.T., a norma degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen.:

– la pena di un mese di arresto e di 100,00 Euro di ammenda in ordine al reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, accertato il (OMISSIS) (capo A);

– la pena di un mese di arresto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, accertato il (OMISSIS) (capo B).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a Mezzo del difensore M.M.C., che si duole: della mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, espressamente chiesta, sostenendosi che tale richiesta condizionava quella di patteggiamento e non poteva perciò essere disattesa; della illogicità della motivazione con la quale tale richiesta era stata respinta, sulla base della condizione di persona sedicente dell’imputato, da cui s’era fatta discendere l’illazione della sua insolvibilità, con evidente ingiustificata discriminazione dell’extracomunitario.

Motivi della decisione

1. In relazione al reato al capo B), deve preliminarmente osservarsi, d’ufficio, ai sensi degli art. 609 cod. proc. pen., comma 2, e art. 2 cod. pen. che – secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. n. 16453 del 24/02/2011, Alacev, Rv.

249546, che il Collegio condivide e alla cui motivazione può farsi integrale riferimento – la fattispecie contestata in relazione a condotta posta in essere da cittadino irregolarmente soggiornante nello Stato deve considerarsi non più prevista dalla legge come reato, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

2. Dolendosi il ricorso (esclusivamente) della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente, motivata sulla base di una presunzione di insolvibilità discendente dalla assenza di certa identificazione dell’imputato, va per altro rilevato che, venuto meno il capo B), i termini della valutazione di insolvibilità devono essere svolti con riferimento alla sola pena per il capo A), e trattandosi di fatto commesso il (OMISSIS), in base al coefficiente di ragguaglio fissato dall’art. 135 cod. pen. antecedentemente alle modifiche recate dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. 3. La sentenza di patteggiamento impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio, perchè uno dei fatti, quello al capo B), per i quali è stata applicata la pena non è previsto dalla legge come reato, e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso, in relazione al capo A).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto sub B), non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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