T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente il ricorrente di aver sottoposto all’attenzione della Sezione precedente mezzo di tutela (distinto al R.G. dell’anno 2011 con il n. 4000) volto a lamentare la mancata esecuzione della sentenza n. 901 del 1° febbraio 2011.

Il giudizio come sopra instaurato si concludeva con pronunzia in rito, nella quale veniva dato atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla medesima parte ricorrente, in ragione della sopravvenienza provvedimentale integrata dalla deliberazione assunta all’adunanza del 7/8 giugno 2011 dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con la quale veniva nuovamente valutata la posizione del ricorrente dott. M.O. ai fini dell’avanzamento alla posizione di Consigliere.

Nel rilevare come il deliberato di cui sopra avesse (nuovamente) escluso, in capo al dott. O., la presenza dei necessari presupposti per la formulazione di un giudizio di non demerito, la Sezione ha, nondimeno atto che la determinazione anzidetta aveva dato "attuazione alla sentenza di questa Sezione precedentemente citata, di tal guisa da non consentire di ravvisare in capo al dott. O. il necessario interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio".

Nella pronunzia anzidetta veniva, ulteriormente, esclusa la ravvisabilità, di una valenza elusiva nel provvedimento consiliare sopra citato, "avuto riguardo al rinnovato percorso motivazionale che ha connotato la ponderazione della posizione vantata dall’odierno ricorrente"; e si soggiungeva che "eventuali profili inficianti il deliberato di che trattasi avrebbero dovuto (e dovranno, nel caso di separata impugnabilità a mezzo di giudizio ordinario) formare oggetto di puntuale articolazione di censure".

Con il presente mezzo di tutela, il dott. O. torna a sottoporre all’esame della Sezione le problematiche rivenienti dall’esatta esecuzione della pronunzia 901/2011, lamentando che il provvedimento prot. n. 141 del 15 giugno 2011 (adottato nel corso della citata Adunanza del Consiglio di Presidenza) riveli profili elusivi del giudicato; e che, ulteriormente, la Corte dei Conti non abbia adempiuto all’obbligo di pagamento delle spese processuali, alla stregua della condanna nei confronti della medesima pronunziata con la sentenza di cui sopra.

Assume in primo luogo il dott. O. che la suindicata determinazione sia inesistente e/o nulla, in quanto l’Adunanza dell’organismo consiliare del 7/8 giugno 2011 si sarebbe riunita senza la presenza del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Quest’ultimo, medio tempore collocato a riposo, non sarebbe stato sostituito: per l’effetto sostenendosi l’invalidità della seduta consiliare, le cui determinazioni sono state adottate con un quorum (otto membri togati) inferiore a quello (nove) previsto dall’art. 17 del Regolamento interno.

Nel rammentare come l’organismo di che trattasi sia qualificabile alla stregua di "collegio perfetto", ne deduce parte ricorrente l’esigenza di integrità dei componenti chiamati a comporlo, pena l’invalidità (se non, addirittura, l’inesistenza) delle deliberazioni dallo stesso assunte.

Per quanto concerne gli aspetti sostanziali della determinazione avversata, la valenza elusiva del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Sezione n. 901/2011 viene annessa dalla parte ricorrente al contenuto asseritamente reiterativo che il deliberato anzidetto rivelerebbe rispetto all’atto annullato con la decisione della cui esecuzione si tratta: in proposito sottolineandosi come le carenze motivazionali inficianti l’originario provvedimento annullato in sede giurisidizionale non siano affatto superate dal nuovo provvedimento oggetto di odierna contestazione.

Nel ripercorrere i più significativi tratti della vicenda che ha dato luogo all’instaurazione di contenzioso definito poi con la sentenza ottemperanda, parte ricorrente pone in evidenza che la rimeditazione della propria posizione – effettuata dal Consiglio di Presidenza della Magistratura contabile nell’Adunanza sopra indicata – abbia esposto considerazioni comunque coperte dal giudicato, quantunque le relative motivazioni rivelino contenuto parzialmente innovativo rispetto alle considerazioni esplicitate nel provvedimento originario.

A sostegno della prospettata tesi, parte ricorrente ha formulato richiesta di ammissione di prova per testi, nonché di nomina di un verificatore ai sensi dell’art. 19 cpa, al fine di accertare – sulla base delle evidenze del Sistema Informatico della Corte dei Conti – il raggiungimento di obiettivi e standards per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conclude parte ricorrente insistendo, previo accoglimento del gravame, per l’adozione delle statuizioni necessarie a portare ad effettiva esecuzione la sentenza della Sezione n. 901/2011 (ove del caso, anche mediante nomina di organismo commissariale che a tanto provveda in luogo dell’Amministrazione); e sollecita, ulteriormente, che venga ordinato alla Corte dei Conti l’adempimento dell’obbligo di corresponsione della somma nella medesima decisione indicata quale rimborso delle spese di lite.

La Corte dei Conti, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Giova premettere alla disamina del presente mezzo di tutela che il dott. O. ha proposto, avverso la determinazione n. 141/2011 (della quale il medesimo assume la portata elusiva del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Sezione n. 901/2011), ricorso impugnatorio ordinario (rubricato al n. 7973 del R. G. relativo all’anno 2011), per il quale allo stato non risulta essere stata fissata pubblica udienza di trattazione.

Impregiudicata la valutabilità in tale sede dei contenuti del citato atto, la disamina delle doglianze con le quali parte ricorrente assume la perdurante inottemperanza dalla Corte dei Conti prestata alla ripetuta sentenza n. 910/2011 è preclusa dal già condotto scrutinio in ordine all’esecuzione prestata alle statuizioni promananti dalla decisione da ultimo indicata.

Come osservato in narrativa, con sentenza 4 luglio 2011 n. 5840, la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi in ordine al (primo) giudizio in ottemperanza proposto dall’odierno ricorrente (con ricorso n. 4000 del 2011), precisando che:

– se il deliberato del Consiglio di Presidenza della Corte della Conti, assunto nell’Adunanza del 7/8 giugno 2011, aveva "(nuovamente) escluso, in capo al dott. O., la presenza dei necessari presupposti per la formulazione di un giudizio di non demerito", nondimeno la determinazione anzidetta aveva "dato attuazione alla sentenza di questa Sezione precedentemente citata, di tal guisa da non consentire di ravvisare in capo al dott. O. il necessario interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio";

– "l’atto come sopra adottato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti – impregiudicata, ovviamente, l’impugnabilità dello stesso, nella sede e con le modalità opportune – ha positivamente soddisfatto l’obbligo di provvedere nuovamente, posto in capo all’organismo per effetto dell’annullamento del precedente atto deliberativo gravato dal dott. O. con ricorso 8054/2010";

– "né può, altrimenti, desumersi che il provvedimento de quo riveli valenza elusiva, avuto riguardo al rinnovato percorso motivazionale che ha connotato la ponderazione della posizione vantata dall’odierno ricorrente";

conclusivamente osservandosi "che eventuali profili inficianti il deliberato di che trattasi avrebbero dovuto (e dovranno, nel caso di separata impugnabilità a mezzo di giudizio ordinario) formare oggetto di puntuale articolazione di censure".

Per l’effetto, veniva dato atto della "sopravvenuta carenza di interesse ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela, atteso che la pronunzia la cui attuazione viene dalla parte invocata risulta, come precedentemente illustrato, aver trovato esecuzione ad opera della Corte dei Conti".

Quanto sopra doverosamente richiamato, l’esame del nuovo mezzo di tutela ora all’esame – con il quale parte ricorrente è tornata a percorrere la strada del giudizio in ottemperanza – trova insuperabili ragioni di preclusione nel contenuto della pronunzia sopra riportata: a fronte del quale la riproposizione di un ulteriore strumento esecutivo integra, appieno, la presenza di un ne bis in idem, di fronte al quale l’adito organo di giustizia è impossibilitato a reiterare il pur sollecitato scrutinio in ordine alla correttezza delle modalità adempitive del giudicato ad opera della Corte dei Conti.

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, la sentenza n. 5840/2011 si è data carico di verificare se, in ragione della portata demolitoria/conformativa della sentenza n. 901/2011, l’organo di autogoverno della magistratura contabile avesse compiutamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal giudicato su tale pronunzia formatosi.

In presenza dell’esclusa ravvisabilità, nella determinazione assunta nel corso della citata Adunanza del Consiglio di Presidenza, di profili di carattere elusivo suscettibili di essere stigmatizzati in sede di ottemperanza, il primo giudizio di ottemperanza si concludeva con la già rammentata pronunzia in rito.

A fronte della portata concretamente assunta dalla decisione da ultimo citata, la riproposizione di omogeneo mezzo di tutela viene a prospettare all’adito organo di giustizia l’espressione di un giudizio relativo al medesimo thema decidendum proprio del già incardinato (e definito) giudizio di ottemperanza: in proposito dovendosi rammentare l’inammissibilità, per violazione del generale principio del ne bis in idem, della sostanziale riproposizione di un’istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta e conclusasi con una sentenza del giudice amministrativo con cui si stabiliva che l’operato dell’Amministrazione intimata successivo al passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare non avesse concretato in alcun modo profili di inottemperanza nei confronti del decisum di cui alla sentenza stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2009 n. 2841).

Tali considerazioni – ancora una volta rammentato come il medesimo ordine di censure dedotte con il presente mezzo di tutela abbia formato oggetto di impugnativa ordinaria per la quale, allo stato, non risulta ancora fissata la pubblica udienza di trattazione (e come, in tale sede, ben potrà estendersi lo scrutinio rimesso alla Sezione al merito delle doglianze stesse, come peraltro già precisato nella ripetuta sentenza n. 901/2011) – impongono la definizione del presente giudizio con declaratoria di inammissibilità del proposto mezzo di tutela.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile, giusta quanto esposto in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente sig. O.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti, in ragione di Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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