Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-11-2011) 22-11-2011, n. 43053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 20 gennaio 2011 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale della stessa sede il 25.09.2008 assolveva M.G. da reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, limitatamente all’occupazione di tale A.A., cittadino extracomunitario e confermava la condanna di prime cure in relazione all’occupazione del cittadino rumeno N.B.N., rideterminando la pena in Euro 2000,00 di ammenda previa concessione delle attenuanti generiche.

La Corte distrettuale, preso atto che l’imputato appellante deduceva che il lavoratore di cui alla contestazione risultava essere di nazionalità rumena e che, pertanto, dappoichè entrata la Romania a far parte della comunità Europea, il lavoratore non poteva considerarsi extracomunitario, replicava in contrario richiamando la lezione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità e con essa il principio di diritto che l’adesione della Romania al consesso Europeo non ha comportato l’abolizione del reato in parola per le condotte anteriori a detto ingresso.

2. Ricorre per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, illustrando un unico motivo di doglianza.

Denuncia con esso la difesa ricorrente violazione dell’art. 2 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22.

Quanto all’art. 2 c.p., osserva la difesa ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, l’ingresso della Romania nella Comunità Europea ha modificato uno dei presupposti della norma incriminatrice, che non poteva, per questo, trovare applicazione in ipotesi di lavoratore rumeno anche se assunto in epoca precedente a detto ingresso.

In relazione, invece, alla norma incriminatrice, rileva la difesa ricorrente che l’imputato, in quanto legale rappresentante della ditta alle cui dipendenze il lavoratore rumeno è stato ritenuto assunto col capo di incolpazione, non può rispondere dell’accusa mossagli, dappoichè detto lavoratore non risultava annotato nel libro matricola della ditta che si assume come datore di lavoro, di guisa che il lavoratore in argomento, al momento dell’accertamento ispettivo, "non aveva alcuna definita posizione lavorativa derivante da contratto" come imposto dalla norma incriminatrice per la sussistenza della contravvenzione di cui all’imputazione.

3. La sentenza impugnata va annullata perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione.

La condotta contestata è stata infatti accertata in (OMISSIS) e ad essa si applica la disciplina prescrizionale vigente a mente dell’art. 157 c.p..

Ciò premesso, il termine prescrizionale massimo previsto per la fattispecie in esame dalla disciplina ad essa applicabile matura il suo ultimo momento allo scadere di anni cinque (anni quattro prorogabili fino ad un quarto in costanza di cause di interruzione), di guisa che la contravvenzione dedotta in giudizio, assenti e non intervenute cause sospensive del suo decorso rilevanti ai fini del calcolo, si è prescritta il 3 maggio 2011.

Nè le risultanze processuali consentono un diverso esito processuale.

In presenza infatti di una causa estintiva del reato (quale, appunto, l’intervenuta prescrizione), il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione " che a quello di "apprezzamento". In altri termini, perchè l’assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato, occorre l’evidenza" della prova dell’innocenza dell’imputato. Derivandone così che, in presenza di una causa estintiva, il proscioglimento nel merito, a norma dell’art. 129, comma 2, si impone solo quando sussista l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità; mentre non trova applicazione allorquando sussistano le condizioni per il proscioglimento ex art. 530 c.p.p., comma 2, giacchè in tal caso non sussisterebbe il criterio dell’"evidenza " della prova richiesto nell’art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. 2^, 15/10/2004, n. 49691; sez. 5^, 9.11.2006, n. 39843).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estmto Per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *