T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In tale circostanza parte ricorrente evidenziava di voler costituire un raggruppamento temporaneo di imprese con S. s.r.l. e M.C. s.r.l., con le seguenti quote di partecipazione:

– E.A. e C.: 39,34%

– S.: 28,81%

– M.C.: 31,26%.

Le raggruppande imprese dichiaravano altresì di voler eseguire l’appalto secondo le seguenti quote:

– E.A. e C.: OG2 34% – OS2 76%

– S.: OG2 33%

– M.C.: OG2 33% – OS2 24%.

Con determinazione del 24 ottobre 2011, il costituendo R.T.I. veniva escluso dalla partecipazione alla gara di che trattasi, in quanto l’Autorità commissariale rilevava che "i requisiti attestati non sono risultati conformi a quanto richiesto ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nella Sezione II.2.3 del bando di gara".

Con informativa ex art. 243bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (e contestuale istanza di autotutela) recante data 9 novembre 2011, parte ricorrente chiedeva la riammissione alla procedura selettiva – con espressa riserva, per il caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, di promuovere l’esercizio del sindacato giurisdizionale – assumendo l’illegittimità del provvedimento di che trattasi in quanto:

– il divieto di modificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese deve intendersi cogente solo successivamente alla presentazione delle offerte, mentre non è operativo nella fase di prequalifica (per l’effetto assumendosi l’illegittimità della clausola di cui al punto III.2.3 del disciplinare di gara);

– in ogni caso, la condizione di legittimità delle clausole di esclusione contenute nella lex specialis risiede nell’osservanza della prescrizione di cui al comma 1bis del D.Lgs. 163/2006 (inserito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011 n. 106): al riguardo rilevandosi come né il Codice dei contratti, né il successivo Regolamento attuativo sanzionino con l’esclusione la violazione delle norme dedicate alle quote di partecipazione ed esecuzione lavori dei raggruppamenti temporanei nella fase di prequalificazione.

L’Autorità commissariale, con nota del 15 novembre 2011, richiamava il parere di precontezioso n. 206 del 31 luglio 2008, reso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, nel quale viene sottolineato come "la fase di prequalificazione (…) assolve alla funzione di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, per individuare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara, possono essere invitati a presentare offerta (…) con la conseguenza che la mancanza di uno o più di questi preclude l’accoglimento della richiesta di invito, né è possibile verificarne la ricorrenza nella successiva fase concorsuale di presentazione dell’offerta".

La reiezione della suindicata istanza di riammissione alla gara induceva Edilerica a rimettere all’attenzione del giudice amministrativo le medesime considerazioni già sottoposte alla procedente Autorità commissariale.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".

Quanto ai presupposti per l’adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l’adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso".

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Con atto depositato in giudizio il 5 dicembre 2011 e non notificato alla controparte, le ricorrenti hanno infatti manifestato l’intendimento di rinunziare al proposto ricorso.

Nel dare atto dell’univoco intento abdicativo come sopra espresso – la cui esplicitazione non può, peraltro, condurre alla declaratoria estinzione del giudizio, ex art. 35 cpa, in quanto l’atto di cui sopra non è stato notificato alla resistente Amministrazione, giusta quanto disposto dal comma 3 dell’art. 84 dello stesso cpa – rileva la Sezione la presenza di idonei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite possono formare oggetto di integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio, anche in ragione della mancata formulazione di opposizione sul punto ad opera dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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