Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8870 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato, depositato il 19/10/2010, il tribunale di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da L.G., ai sensi della L. Fall., art. 36, comma 2, avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento di "Baby Fantasia" di Gallo Giuseppina aveva respinto il reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 36, comma 1, nei confronti della dichiarazione di scioglimento dal contratto preliminare effettuata dal curatore del fallimento, previa autorizzazione, in sostituzione del comitato dei creditori, del giudice delegato.

Il tribunale ha osservato che legittimamente l’autorizzazione allo scioglimento era stata concessa dal giudice delegato perchè il comitato dei creditori, anche all’epoca della pronuncia del decreto, non era stato ancora costituito. Inoltre la scelta del curatore di dichiarare lo scioglimento dal contratto rientrava nel potere discrezionale del predetto organo e non poteva essere censurato con il reclamo. Nel merito il reclamo stesso era infondato non sussistendo l’ipotesi di cui alla L. Fall., art. 72, u.c. in relazione alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, non risultando la destinazione dal testo del contratto e non essendosi essa già attuata al momento dell’apertura del fallimento.

D’altra parte era infondato l’assunto del reclamante circa l’avvenuto pagamento del prezzo, circostanza peraltro inidonea ad impedire lo scioglimento del contratto ai sensi della L. Fall., art. 72.

Contro il predetto decreto L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati con memoria depositata nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata la quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost..

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 72, comma 1 in relazione agli artt. 1321 e 2932 c.c..

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 72, comma 1 in relazione all’art. 2932 c.c..

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 72, comma 1 in relazione all’art. 2932 c.c., comma 1. 2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1385 c.c..

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., della L. Fall., art. 36, comma 2, e dell’art. 737 in relazione all’art. 135 c.p.c., u.c..

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 72, comma 8. 2.7.- Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 41 e nullità del procedimento.

2.8.- Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 36, comma 2, e comunque dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese.

3.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla curatela resistente.

Il ricorrente ha premesso alla formulazione dei motivi l’affermazione dell’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. argomentando dalla disciplina introdotta dalla riforma della L. Fall. con il nuovo art. 72, commi 1, 4, 7 e 8 nonchè con la nuova formulazione della L. Fall., art. 93. Disciplina che, secondo il ricorrente, determinerebbe l’improcedibilità in pendenza di fallimento dell’azione di cui all’art. 2932 c.c.. Va, per contro, rilevato che anche di recente questa Corte ha ribadito il principio per il quale "il decreto con il quale il tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 26, respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, ai sensi della L. Fall., art. 72, la facoltà di scioglimento dal contratto pendente (nella specie, vari preliminari di compravendita immobiliare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., potendo invero i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare" (Sez. 1, Sentenza n. 18 622 del 11/08/2010. Conff.: Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 30/07/1996; Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 14/02/1995; Sez. 1, Sentenza n. 7493 del 24/08/1994; Sez. 1, Sentenza n. 7207 del 03/08/1994; Sez. Un., Sentenza n. 3167 del 23/05/1984; Sez. 1, Sentenza n. 3829 del 05/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 18/10/1971. In fattispecie analoga cfr. Sez. 1, Sentenza n. 24019 del 26/11/2010). Principio che va ribadito in relazione al provvedimento reso dal tribunale su reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 36, contro il provvedimento del giudice delegato che abbia respinto il ricorso proposto contro le decisioni del curatore in materia di amministrazione del patrimonio fallimentare. Le norme invocate dal ricorrente a sostegno dell’ammissibilità del ricorso – per contro – depongono proprio per la inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., prevedendosi in esse espressamente la sede nella quale far valere, in sede decisoria, il diritto che si assume (erroneamente) inciso dalla mera autorizzazione allo scioglimento o dall’esercizio di tale facoltà da parte del curatore (cfr. L. Fall., artt. 93 e 103), oltre alla sede (naturale) costituita dall’eventuale giudizio pendente ai sensi dell’art. 2932 c.c. (per una recente decisione emessa in procedimento L. Fall., ex art. 103 cfr. Sez. 1, 15 dicembre 2011 n. 27093).

Va, dunque, tenuto fermo e condiviso l’orientamento consolidato di questa Corte, talchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2012

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