T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ai sensi dell’art. 112, d.lgs. n. 104 del 2010, l’istante esponeva che il Tribunale civile di Roma, con decreto reso il 23 giugno 2010 ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di Euro 12.157,13 a titolo di crediti di difesa d’ufficio e derivanti da attività di gratuito patrocinio, oltre le spese legali quantificate in complessivi Euro 726,00, I.V.A. e C.A.P. ed interessi legali fino al soddisfo. A seguito dell’adozione del suddetto decreto, ma prima ancora della notifica, l’amministrazione provvedeva ad un pagamento parziale, sicchè il decreto era notificato con una nota a margine in cui era richiesto il pagamento unicamente di quanto non corrisposto.

Il decreto, non impugnato, acquistava autorità ed efficacia di res judicata.

A seguito della predetta notifica, era corrisposta l’ulteriore somma di Euro 1.434,85, rimanendo, tuttavia, non ancora liquidate le spese legali per l’ammontare sopra specificato oltre I.V.A. e C.A.P..

Il suddetto decreto era, altresì, notificato in forma esecutiva in data 7 aprile 2011, ma in assenza dell’adempimento relativamente al pagamento delle spese legali, sostiene il ricorrente che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del presente mezzo di tutela, preordinato a veicolare l’ottemperanza dell’Amministrazione al suindicato provvedimento giudiziario.

Chiede pertanto che venga ordinata al Ministero della Giustizia l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di che trattasi; e che venga nominato, fin da ora, e per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata non si costituiva.

Il ricorso era ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2011.

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto totale esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 13992/10 emesso dal Tribunale Civile di Roma (RG 30449/10), in data 23/06/2010 (notificato in data 3/8/2010) e reso esecutivo in data 29/12/2010 (e notificato in tale forma in data 7/4/2011); e, per l’effetto, provveda alla corresponsione della somma di Euro 726,00 (settecentoventisei/00), oltre a I.V.A. e C.A.P. ed interessi fino al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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