Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 22-11-2011, n. 43082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 marzo 2011 la Corte d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da C.G., volta all’applicazione dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, in relazione alla pena di anni sei, mesi quattro e giorni venti di reclusione, di cui all’ordine di esecuzione del Procuratore Generale di Salerno del 9 febbraio 2011, a seguito della condanna inflitta con sentenza della stessa Corte del 5 luglio 2010.

A ragione della decisione, la Corte rilevava che:

– i titoli dei reati, per i quali vi era stata condanna, non rientravano tra quelli per i quali non si applicava l’indulto;

– non tutti i reati erano stati commessi prima del (OMISSIS), poichè l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della quale il condannato era stato riconosciuto partecipe, era contestata fino al marzo 2005 ed era, pertanto, esclusa dall’indulto, senza che potesse modificarsi la data di commissione del reato fissata nella sentenza irrevocabile;

– tutte le altre condanne riferite al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, erano antecedenti al (OMISSIS);

– tuttavia, la permanenza del reato associativo, protrattasi fino al marzo 2008, avrebbe determinato la revoca dell’indulto, ove concesso, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, dovendo valutarsi la partecipazione all’associazione come autonoma condotta, posta in essere successivamente rispetto ai reati commessi prima del 2 maggio 2006. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione C. G., che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 241 del 2006, per il diniego della concessione dell’indulto e per l’erronea interpretazione e applicazione della L. n. 241 del 2006, anche in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen..

Secondo il ricorrente, la Corte doveva procedere allo scioglimento del vincolo della continuazione tra i reati, riconosciuto in sede di cognizione, per verificare per ciascuno degli episodi criminosi la sussistenza delle condizioni di cui alla legge n. 241 del 2006 e per procedere all’applicazione dell’indulto con riguardo alla sola porzione di pena relativa ai reati compatibili.

Nè è condivisibile, ad avviso del ricorrente, l’assunto che l’indulto, perdurando la condotta associativa, andrebbe revocato, poichè la consumazione dei singoli episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è "certamente successiva alla costituzione dell’associazione, che pertanto non può precludere la concessione dell’indulto almeno per tali titoli di reato", e la diversa interpretazione fatta con l’ordinanza porterebbe sempre a ritenere il reato associativo, inteso come un insieme di condotte susseguitesi nel tempo, quale titolo ostativo alla concessione dell’indulto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 2. L’art. 672 cod. proc. pen., comma 1, prevede che, in materia di applicazione dell’indulto, il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

Detto ultimo articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

2.1. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di indulto, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.

Tali criteri devono essere seguiti anche quando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., comma 3, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte che si fonda sulla ratio della previsione normativa della fase dell’opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 248045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv.

238046; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv.

239076; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 5, n.37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova Spa e altri, Rv. 245130; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

2.2. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

4. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, alla Corte d’appello di Salerno.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *