Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8867 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 22.7.010, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Salerno Invest Le Cotoniere s.r.l., società delegata dal Comune di Salerno alle operazioni di esproprio di un terreno di proprietà delle Fonderie Pisano & C. s.p.a., avverso la stima delle indennità effettuata dal collegio arbitrale costituito nel procedimento introdotto dalla proprietaria ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21.

La Corte territoriale ha rilevato che la decisione arbitrale era stata comunicata dall’ente delegante a Salerno Invest s.r.l., presso la sede di (OMISSIS), a mani di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, il 16.5.08, mentre l’opposizione era stata proposta solo il 28.7.08, e che era irrilevante che la società si fosse fusa con Le Cotoniere s.r.l., in quanto la fusione non ne aveva determinato l’estinzione. La sentenza è stata impugnata da Salerno Invest Le Cotoniere s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, al quale Fonderie Pisano s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato. Il Comune di Salerno non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, Salerno Invest Le Cotoniere deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere valida la notifica dell’atto di determinazione delle indennità effettuata alla Salerno Invest s.r.l., soggetto non più esistente sin dal 19.12.06, data in cui si era fusa con Le Cotoniere s.r.l. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Invero, a parte la mancata qualificazione del motivo, nel quale non è chiarito se l’error in iudicando imputato alla Corte di merito sia riconducibile al vizio di motivazione od a quello di violazione di legge, nè risultano indicate le norme che (in tale seconda ipotesi) sarebbero state erroneamente applicate dal giudice d’appello, va rilevato che la censura si fonda su un documento (la visura storica di Salerno Invest Le Cotoniere s.r.l.) che non è stato allegato al ricorso, il cui contenuto non è stato riprodotto nel motivo e che la ricorrente afferma essere stato meramente "esibito" con le note autorizzate all’udienza del 20.1.2009, senza precisare se esso sia oggi rintracciabile all’interno del fascicolo d’ufficio o di quello di parte.

La precisazione, d’altro canto, risulterebbe superflua, posto che al ricorso non è stato allegato neppure il fascicolo di parte e che non risulta avanzata rituale istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio.

La ricorrente, pertanto, ha violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che esige la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento dei documenti sui quali il ricorso si fonda, e non ha assolto all’onere impostole dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 di produrre i documenti medesimi.

Attesa l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato di Fonderie Pisano va dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va, da ultimo, respinta, per difetto assoluto persino di allegazione dei danni pretesi, la domanda avanzata da Fonderie Pisano di condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentate condizionato; condanna Salemo Invest Le Cotoniere s.r.l. a pagare a Fonderie Pisano & C. s.p.a. le spese processuali, che liquida in Euro 15.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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