Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 22-11-2011, n. 43081

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 febbraio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l’istanza presentata da F.S., in atto agli arresti domiciliari, volta a ottenere l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, nella procedura ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 10, e in relazione alla sentenza del 21 agosto 2009 del G.i.p. del Tribunale di Bari di condanna alla pena di anni di anni due di reclusione con fine pena al 26 maggio 2011.

Il Tribunale argomentava la decisione, rilevando che:

– ostava alla richiesta la perdurante pericolosità sociale dei condannato compatibile solo con la detenzione intramuraria;

– il predetto non aveva mai tratto beneficio dai percorsi alternativi intrapresi, avendo continuato a commettere reati;

– non era emersa neppure l’astratta idoneità di una misura alternativa al superamento delle problematiche tossicomaniche del medesimo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, F.S., che ne chiede l’annullamento, sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 678, art. 666, commi 3 e 4, e art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c).

Il ricorrente deduce, in particolare, che il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 1 febbraio 2011 è stato notificato al difensore di fiducia, avv. Marcello Petrelli, il 13 gennaio 2011, a esso ricorrente il 15 gennaio 2011 e all’avv. Elio Maggio, rimasto unico difensore di fiducia dopo la revoca in data 17 gennaio 2011 del codifensore, il 25 gennaio 2011, senza il rispetto del termine di notifica di almeno dieci giorni prima della data dell’udienza; e rileva che la nullità dell’avviso, che ha comportato la celebrazione dell’udienza con un difensore di ufficio, ha carattere assoluto e insanabile, incidendo sul diritto di difesa del condannato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. L’interesse richiesto dall’art. 568 cod. proc. pen., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (tra le altre, Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 1711 del 15/03/1996, dep. 13/05/1996, Cascio, Rv. 204605; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, dep. 11/12/2003, P.M. in proc. Donnarumma, Rv. 226466, e, da ultimo, Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv.

247685).

3. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, non sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poichè dalla svolta interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è risultato che il ricorrente, arrestato il 27 maggio 2009, è stato scarcerato, per la concessione degli arresti domiciliari, il 31 ottobre 2011.

Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale pregiudizio derivando al medesimo, che ha ottenuto la misura alla quale era diretta la sua richiesta.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè al pagamento delle spese del procedimento nè al versamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez, U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 10762 del 10/07/1998, dep. 16/10/1998, Tresoldi, Rv. 211990; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009), e non essendo individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000, mass. 25390).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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