Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 22-11-2011, n. 43080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 26 maggio 2011 il Tribunale di Varese, recependo le argomentazioni sviluppate dai difensori di M.C. in una memoria redatta depositata in pari data e corredata da documentazione, riteneva astrattamente configurabile un conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Brescia, dinanzi a cui era pendente altro procedimento penale a carico del medesimo imputato, e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 30 c.p.p..

La denuncia di conflitto si fondava sulla considerazione che C., nell’ambito del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese, era imputato di plurime violazioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, (capi b ter, b quater, q) e che analoga contestazione formava oggetto del procedimento penale n. 3260/10, pendente dinanzi al Tribunale di Brescia.

Motivi della decisione

Il conflitto è insussistente.

1. Ricorre una situazione di conflitto, quando due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale situazione presuppone, inoltre, che le due autorità giudiziarie siano investite della cognizione del medesimo "fatto", inteso come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655; Sez. 1^, 21 aprile 2006, n. 19787; Sez. 11, 18 aprile 2008, n. 21035).

2. Valutata in quest’ottica, la fattispecie sottoposta all’esame del Collegio non rientra nell’ipotesi disciplinata dagli artt. 28 e ss. c.p.p..

Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che dinanzi al Tribunale di Brescia M.C. è chiamato a rispondere del reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commesso in (OMISSIS) (data di presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette e dell’iva relative al periodo di imposta 2005) per avere, in qualità di amministratore unico (dal 10 marzo 2006 all’1 febbraio 2007) della società "F.G. Costruzioni s.r.l.", con sede legale in Orzinuovi (ora "Nuova Mivan Ponteggi s.r.l." con sede legale in Cuveglio), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte per l’anno 2005 elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo imponibile pari ad Euro 4.015.413,00 ed i.v.a. pari ad Euro 797.989,00, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti specificate nel prospetto costituente l’allegato 2 del decreto di rinvio a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Il processo instaurato dinanzi al Tribunale di Varese concerne, invece, plurime contestazioni del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 relative ai periodi di imposta 2005 (capo b ter), 2006 (capo b-quater), accertati dalla Guardia di Finanza di Luino con informativa del 18 dicembre 2008, nonchè i reati di calunnia (capo f), consumato il 16 febbraio 2008, e di emissione di fatture per operazioni inesistenti in un arco di tempo compreso tra il 14 giugno 2006 e il 28 settembre 2006 (capo q).

Con specifico riguardo al reato di cui al capo b ter appare opportuno riportare integralmente il contenuto della contestazione elevata nei confronti di C. e di M.M. il cui tenore è il seguente: "delitto previsto dall’art. 40 cpv., art. 81 cov., art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, il C. in qualità di amministratore formale e legale rappresentante della "F.G. Costruzioni s.r.l." – con sede in (OMISSIS) – il M. amministratore di fatto, al fine di evadere le imposte dirette e l’i.v.a., avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dall’impresa Seven Blu Pose s.r.l., nn. 3 del 31 ottobre 2005, 81, 83 del 31 gennaio 2006 di cui ai capi b) e b bis) che precedono, indicavano, nelle relative dichiarazioni, per il periodo di imposta 2005, elementi passivi fittizi in misura imponibile di Euro 112.386, comunque non superiore ad Euro 154.937,07".

Sulla base degli elementi fattuali sinora sintetizzati è, quindi, evidente la diversità dei "fatti" – da intendere nel senso già sopra precisato – contestati a C. nell’ambito dei due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Varese e a quello di Brescia e l’insussistenza di una situazione di conflitto, peraltro denunciata dal solo Tribunale di Varese.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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