Cassazione civile anno 2005 n. 1075 Opposizione tardiva

INGIUNZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Napoli ha accolto l’opposizione tardiva proposta dalla Regione Campania, con atto notificato il 19 luglio 2000, contro il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare alla società Poligrafica F.lli X la somma di 576.000 lire, corrispettivo di una sua fornitura di articoli di cancelleria e stampati all’X 22 di Pozzuoli.
Ha in particolare affermato, per quel che in questa sede rileva, che il ritardo della Regione, nel proporre l’opposizione, era stato determinato da forza maggiore, che ha ravvisato "nella difficoltà che incontra la Pubblica Amministrazione per eseguire riscontri contabili e amministrativi su ciascuna pretesa, soprattutto se rivolta verso Enti, come nel caso in questione l’ex X 22 di Pozzuoli, diversi dall’Ente Intimato".
La società Poligrafica F.lli X ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
La Regione Campania non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il primo motivo del suo ricorso la società Poligrafica F.lli X afferma nel suo ricorso che nell’anzidetta difficoltà della Pubblica Amministrazione di verificare la fondatezza delle pretese avanzate nei suoi confronti non è ravvisabile un caso di forza maggiore, e denunzia violazione dell’art. 650 del codice di rito.
La censura è fondata.
Questa Corte ha sempre affermato (cfr. le sentenze n. 3271-1989, 10170-1996, 4671-1998, 5584-1998, 6974-1998, 8561-1998, 15959-2000, 3769-2001) il principio (che può dirsi ormai consolidato) secondo il quale la forza maggiore, che legittima l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 del codice di rito, si identifica in una forza esterna al soggetto che la subisce, che impedisce la conoscenza del decreto ingiuntivo notificato e la tempestiva proposizione dell’opposizione, e che dunque non è configurabile quando queste ultime siano impedite da eventi che il soggetto pone o contribuisce a porre in essere, o il cui verificarsi non impedisce, pur essendo in grado di impedirli.
Le "difficoltà" che la pubblica amministrazione incontra nel verifica-re l’esistenza dei crediti vantati nei suoi confronti, e per i quali sia stato concesso decreto ingiuntivo, sono riferibili al modo in cui essa si è concretamente strutturata ed organizzata, e non costituiscono pertanto ipotesi di forza maggiore ai sensi della citata norma.
Il secondo motivo di ricorso, con cui la società Poligrafica F.lli X denunzia vizi della motivazione relativa alla stessa statuizione censurata con il primo motivo, resta assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata, senza rinvio, fermo restando il decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono altresì giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità, e di quello d’opposizione al decreto ingiuntivo.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, e di quello d’opposizione al decreto ingiuntivo.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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