Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 22-11-2011, n. 43078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il 20 ottobre 2010 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore generale, volta ad ottenere, nei confronti di D. M., l’applicazione del beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di quattrocento Euro di multa sulla pena definita nel provvedimento di cumulo emesso il 18 maggio 2010, previa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 10 marzo 2004 (irrevocabile il 25 aprile 2004) con la quale M. era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro quattrocento di multa. Il Procuratore generale osservava che la revoca s’imponeva a seguito della sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 15 luglio 2008 (irrevocabile il 24 febbraio 2010) che lo aveva condannato per reati anteriormente commessi alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.400 di multa, pena condonata nella misura di tre anni di reclusione e dell’intera multa.

La Corte rigettava la domanda osservando che la seconda sentenza era divenuta irrevocabile oltre il termine di esperimento relativo alla prima pronuncia, dovendosi avere riguardo alla data di irrevocabilità di entrambe.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 163 c.p., comma 1, art. 168 c.p., comma 1, n. 1, osservando che la richiesta di revoca era stata formulata ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, e non, come ritenuto dalla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2. Ricorrevano, quindi, i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena, perchè i delitti erano stati commessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con pena sospesa e nel termine stabilito di cinque anni dalla irrevocabilità.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli è fondato.

1. La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, non ha correttamente interpretato la domanda del Procuratore della Repubblica che, con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 18 maggio 2010, aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1.

La disposizione in esame stabilisce che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto, quando il condannato commetta nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, un nuovo reato per il quale riporti una condanna a pena detentiva.

Nella fattispecie in esame M.D. risulta avere commesso il 16 maggio 2004 e, quindi, nel quinquennio successivo al 25 aprile 2004 (data di irrevocabilità della sentenza della Corte d’appello del 10 marzo 2004), il delitto oggetto della sentenza pronunziata dalla Corte d’appello di Napoli il 15 luglio 2008 (irrevocabile il 24 febbraio 2010).

Sussistevano, pertanto, i presupposti stabiliti dall’art. 168 c.p., comma 1, ip. prima.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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