T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ordinanza 16 ottobre 2008, n. 1223, questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale Lmbardia 30 luglio 2008, n. 24 e dell’art. 1, co. 1, e dell’allegato A della legge regionale Veneto 14 agosto 2008, n. 13 e, di conseguenza, ha disposto la sospensione del giudizio ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Rilevato che, con nota del 25 febbraio 2010, il Dirigente della Sezione ha comunicato alla parte ricorrente ed all’Avvocatura Generale dello Stato che la Corte Costituzionale ha restituito il fascicolo di causa corredato della relativa ordinanza n. 53/2010;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venire meno la causa della sospensione;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a., il giudice dichiara estinto il giudizio se, nei casi previsti dal codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge;

Rilevato che, nel caso di specie, non è stata presentata istanza di fissazione di udienza successiva alla comunicazione della decisione della Corte Costituzionale;

Ritenuto, di conseguenza, che il giudizio deve essere dichiarato estinto;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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