T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I motivi dalla parte ricorrente dedotti avverso le impugnate determinazioni sono i seguenti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 5, del D.Lgs. 160/2006, nonché violazione e falsa applicazione del Testo Unico sulla dirigenza, segnatamente del criterio di cui alla lett. c.2) in tema di affidamento delle funzioni direttive di Presidente del Tribunale per i Minorenni. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per irragionevolezza e per motivazione illogica e contraddittoria;

2) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e/o eccesso di potere per sviamento e per motivazione insufficiente, illogica ed incongrua;

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore nei presupposti, nonché per motivazione illogica e carente;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 dell’Ordinamento Giudiziario, in combinato disposto con il punto 4.1 del Testo Unico sulla dirigenza.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Le doglianze come sopra sintetizzate sono state articolatamente confutate anche dalla difesa della dott.ssa Pricoco, costituitasi in giudizio, la quale ha conclusivamente sollecitato il rigetto del ricorso.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Con atto depositato il 16 settembre 2011, il ricorrente ha enunciato l’intendimento di rinunciare al proposto gravame, con conseguente declaratoria dell’estinzione del giudizio; ed ha, contestualmente, chiesto che le spese di lite venissero integralmente compensate fra le parti costituitesi.

La difesa della controinteressata dott.ssa Pricoco si è opposta, con atto depositato in giudizio il successivo 6 ottobre, alla richiesta compensazione delle spese, insistendo per la condanna della parte ricorrente sia in ragione dell’attività defensionale dispiegata nel corso del presente giudizio, sia a fronte della presentazione, ad opera del dott. M., di altra impugnativa (notificata il 23 settembre 2011) avverso la medesima procedura di affidamento dell’incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Di quanto sopra preso atto, rileva preliminarmente il Collegio come il comma 2 dell’art. 84 cpa disponga che "il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle".

Va ulteriormente rammentato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi già in epoca largamente anteriore all’entrata in vigore del codice di rito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001 n. 1709; nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 marzo 2007 n. 2701; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 novembre 2005 n. 4673), qualora il giudice amministrativo debba dar atto della rinuncia al ricorso giurisdizionale, non ha discrezionalità in ordine alle spese di giudizio e, ove non sia intervenuto un accordo tra le parti, non può disporne la compensazione, ma deve condannare il rinunciante a corrisponderle, tenendo conto degli atti di procedura compiuti dalle altre parti, senza possibilità di una liquidazione meramente simbolica.

Non ravvisa il Collegio nella fattispecie, avuto riguardo all’opposizione come sopra proposta dalla parte controinteressata, la presenza di ragioni atte a determinare la compensazione delle spese di lite fra le parti; in proposito evidenziandosi come, a fondamento della sollecitata condanna in capo alla parte ricorrente, rilevi l’attività difensiva dalla dott. Pricoco espletata nel presente giudizio.

Nel rilevare come la difesa dell’intimata Amministrazione dello Stato non abbia formulato omogenea opposizione alla richiesta di compensazione di che trattasi, la condanna al pagamento delle spese di lite – che il Collegio, in via equitativa, intende commisurare al complessivo importo di Euro 1.000,00 (euro mille/00) – va necessariamente limitata alla posizione della suddetta parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) ed 84, comma 2, cpa, dà atto della rinunzia al ricorso formulata dal ricorrente dott. M.E. e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio relativo al gravame distinto al R.G. dell’anno 2011 con il n. 7170.

Condanna il ricorrente medesimo al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata dott.ssa P.M.F., per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Compensa le spese di lite relativamente alle intimate Amministrazioni dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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