Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8861 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Salerno, pronunciando sulle cause riunite promosse da D.M.M. ed altri proprietari nei confronti del Comune di Eboli, nonchè della Società consortile mista per l’attuazione del PIP di detto Comune e degli assegnatari indicati in epigrafe, tutte aventi ad oggetto l’opposizione alla stima relativa all’espropriazione di vari lotti di terreno ricadenti nell’area P.I.P, di detto Comune, con la sentenza indicata in epigrafe determinava, attribuendo la legittimazione passiva al Comune di Eboli, la giusta indennità di occupazione, per ciascuna area, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta ed espletata in corso di causa.

In particolare, rilevata la natura edificatoria dell’intero comparto, veniva ribadita, sulla scorta della nota pronuncia n. 347 del 2007 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis la necessità di determinare la stima sulla base del valore venale dei lotti, non essendo per altro applicabile, ratione temporis, la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89. Si esprimeva, quindi, un giudizio di congruità in merito ai valori indicati dal consulente tecnico d’ufficio, il quale si era avvalso, nell’ambito dell’adottato criterio sintetico-comparativo, di rilevazioni obiettivamente riferibili, sotto il profilo cronologico e topografico, trattandosi di aree fabbricabili limitrofe, ai terreni espropriati.

1.4 – Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Eboli, deducendo due motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, il sig. D. m.M. e gli altri proprietari, la Società Consortile Mista per l’attuazione del PIP del Comune di Eboli, nonchè la società Agritenax S.r.l., che propone altresì ricorso incidentale, parimenti illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 – Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la corte salernitana avrebbe trascurato di esaminare "tutta la numerosa serie di dati di fatto fondatamente prospettati dal Comune di Eboli", rinviando acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, "inficiate da gravi vizi di illogicità e di incoerenza".

In particolare, si osserva che, come dimostrato dal consulente dell’amministrazione, l’area PIP di Eboli, a differenza di quella di Battipaglia, utilizzata nella consulenza tecnica d’ufficio per il raffronto, sarebbe stata priva di infrastrutture, mentre quelle dei Comuni, ancorchè meno vicini, di Giffoni Valle Piana e Campagna, con valori unitari decisamente inferiori, sarebbero state dotate, in quanto prive di infrastrutture (i cui costi incidevano sul prezzo di mercato), di maggiore omogeneità rispetto all’area oggetto di stima.

Il motivo non è fondato. Ed invero i dati che sarebbero stati prospettati al giudice del merito non vengono specificamente invocati, nè adeguatamente richiamati nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Le censure fondate sulle valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, per come formulate, non sono ammissibili. Benvero le critiche alle scelte effettuate in sede peritale, così come recepite nella decisione impugnata, per poter incidere sulla motivazione di quest’ultima, non possono risolversi nella proposizione, per la prima volta in questa sede, di censure attinenti alle valutazioni compiute dall’esperto e condivise dal giudice del merito. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688;

Cass. 28 marzo 2006, n. 7078). Non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito, nel senso che le relative deduzioni non sono state richiamate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso, le complesse argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, che, in tal modo, anzichè concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.

Va altresì rilevato che l’elemento fondante della decisione, consistente nella maggiore attendibilità dei dati inerenti ad aree fabbricabili prossime a quelle esaminate, non viene sottoposto a critica sotto il profilo, di certo significativo, della maggiore "appetibilità" attribuita alle stesse rispetto a quelle, site in località diverse, richiamate dal tecnico di fiducia del Comune. Per altro i controricorrenti hanno richiamato, nella memoria depositata, le risposte del consulente tecnico d’ufficio alle osservazioni dei consulenti di parte: è rimarchevole il dato che i valori allegati da questi ultimi, anteriori, a differenza di quelli in esame, alla citata sentenza n. 348 del 2007 della Corte cost., risentano di criteri riduttivi allora vigenti.

2.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 della L. n. 865 del 1971, art. 19 sostenendosi che l’affermazione della possibilità di procedere all’accertamento dell’importo dovuto, prescindendo dalla dichiarazione resa ai fini ICI, in quanto emendabile a cura del proprietario, avrebbe dovuto indurre la corte a condizionare il deposito dell’indennità all’esito della regolarizzazione della posizione tributaria.

La questione deve intendersi totalmente superata, alla stregua della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 338 del 22 dicembre 2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16. 3 – Con il ricorso proposto in via incidentale la s.r.l. Agritenax, che nel proprio controricorso, al pari della Società Consortile Mista per l’attuazione del PIP, ha sostanzialmente aderito all’impugnazione principale, ha dedotto: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nonchè vizio di omessa pronuncia; b) violazione della L. n. 2395 del 1865, art. 39, del D.L. n. 33 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 865 del 1971, art. 16 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 3.1 – Preliminarmente deve osservarsi che, come e-merge dalla decisione impugnata, la dichiarazione di pubblica utilità avvenne in epoca anteriore al 30 giugno 2003 (delibera del 13 ottobre 1989):

rilevata l’improprietà del riferimento, nell’impugnata decisione, al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 deve trovare applicazione il principio, richiamato dalla stessa corte distrettuale, secondo cui nell’espropriazione per pubblico interesse o utilità, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso è il soggetto espropriante, a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, dovendo egualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che, nel provvedimento ablatorio, risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative (cfr, per tutte, Cass., 2 dicembre 2011, n. 25862). Il dispositivo dell’impugnata decisione è conforme al consolidato indirizzo sopra indicato, in quanto l’ordine di deposito delle somme relative alle indennità determinato è correttamente rivolto nei confronti del solo Comune di Eboli.

Ne consegue che, anche volendo qualificare la partecipazione al giudizio della predetta Agritenax, così come del Consorzio, in termini di intervento adesivo dipendente, deve assolutamente escludersi che la stessa, in virtù dell’indicata qualità, può aderire all’impugnazione proposta dalla parte adiuvata, non può proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile (Cass., 16 febbraio 2009, n. 3734; Cass., 10 agosto 2007, n. 17644).

4 – In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile, per l’indicata ragione. Ricorrono giusti motivi, valutate le rispettive posizioni sostanziali, per la compensazione delle spese processuali fra la srl Agritenax, il Consorzio e le rimanenti parti; quanto ai rapporti fra il Comune di Eboli e i soggetti espropriati trova applicazioni, nei termini specificati in dispositivo, il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna il Comune di Eboli al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità nei confronti degli espropriati costituiti, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Dichiara interamente compensate le spese nei rapporti interni fra la s.r.l. Agritenax, la Società Consortile Mista per l’Attuazione del P.I.P. e nei confronti delle rimanenti parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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