Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 43075 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia, in data 27.12.2010, ha dichiarato inammissibile la sua domanda volta alla concessione della misura dell’affidamento in prova, sul rilievo che la domanda riproponeva analoga istanza già rigettata con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 4.5.2010, ha proposto opposizione, qualificata come impugnazione di legittimità, M.C.. Denuncia, in particolare, il ricorrente che erroneamente la sua istanza è stata valutata come pedissequa riproposizione della precedente domanda, dappoichè l’ordinanza richiamata, pur rigettando la sua istanza volta all’ammissione alla misura dell’affidamento in prova, aveva comunque riconosciuto in suo favore i beneficio della detenzione domiciliare, peraltro in ossequio al principio della graduale concessione delle misure alternative ai carcere.

Deduceva altresì il ricorrente che la nuova domanda introduce va elementi di valutazione maturati successivamente alla prima ordinanza, quali l’avvio di un programma terapeutico presso il SERT. 2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e contestuale trasmissione degli atti al giudice territoriale.

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero non può negarsi che tra le due domande valutate come analoghe e giustificative della pronuncia di inammissibilità a niente dell’art. 666 c.p.p., comma 2, non risulta esservi identità di contenuti ed assenza di nuovi elementi di giudizio come erroneamente ritenuto dal giudice a quo.

Ed invero il riconoscimento, all’esito della prima domanda, della misura della detenzione domiciliare, già di per sè, integra fatto nuovo rilevantissimo ai fini della valutazione della seconda istanza, che si colloca, rispetto alla prima, nel necessario rapporto di gradualità ai fini del percorso di risocializzazione dei detenuto. A parte ciò di innegabile rilevanza novativa si appalesa, altresì, il dedotto avvio di un programma terapeutico presso il Sert, circostanza questa di palese importanza nella prospettiva di rieducazione del condannato, la cui serietà e decisività andrà valutata dall’istanza di giustizia competente nelle forme del contraddittorio imposto dalla legge processuale.

4. L’impugnato decreto presidenziale, in conclusione, risulta adottato al di fuori delle condizioni di legge ( art. 666 c.p.p., comma 2) e va pertanto annullato senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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