Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 43074 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 28.02.2011 il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza prodotta da G. W. volta alla correzione di errore materiale commesso nella determinazione del cumulo di pene da espiare.

A sostegno della decisione il G.E. osservava che nessun errore risultava riscontrabile nella formulazione del provvedimento oggetto della censura.

2. Si doleva di tale decisione il G., che ne denunciava l’infondatezza.

3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Nelle more del giudizio l’interessato ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso, che va per questo dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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