Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 43072

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28 gennaio 2011 il Tribunale di Bergamo, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a carico di B.V., imputata del reato di cui agli artt. 110, 624 e art. 625 c.p., n. 2 e qualificato il reato come reato tentato, la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 150 di multa, ed a carico di P. S., imputato del medesimo reato di cui innanzi, nella sua riqualificazione di reato tentato, nonchè di quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5 ter, uniti dal vincolo della continuazione, la pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ciascuno.

A sostegno della decisione il Tribunale osservava che gli imputati, fermati dopo un breve inseguimento nel parcheggio di un supermercato dal quale avevano sottratto merce senza pagarla, non avevano consumato del tutto lo spossessamento necessario per la realizzazione del furto in forma compiuta e che agli stessi doveva essere pertanto contestato il tentativo di furto e non già, come da imputazione elevata dal P.M., il furto in quanto tale.

2. Si duole di tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, che denuncia l’illegittimità della riqualificazione della condotta consumata dagli imputati nei termini del tentativo e la omessa applicazione della recidiva al P., gravato da plurimi precedenti.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto l’accoglimento del ricorso, dappoichè condivise le ragioni di doglianza, e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato nei termini che si passa ad esporre.

4.1 Integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della mercè dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e di allontanamento, con la mercè occultata, senza pagare, allorchè l’avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perche la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso (Cass., Sez. 4^, 22/09/2010, n. 38534; Cass., Sez. 5^, 06/05/2010, n. 21937). Quando viceversa, come nella fattispecie, gli autori del furto sono stati scoperti allorchè avevano compiutamente esaurito la fase dello spossessamento della merce rubata, superando le casse del supermercato ed uscendo dalla sfera di ogni controllo, e venendo poi scoperti per il loro comportamento furtivo, contraddistinto dalla fretta di abbandonare il luogo del delitto, comportamento idoneo ad insospettire il personale addetto alla vigilanza, il reato di cui all’art. 624 c.p., si è realizzato in ogni suo requisito e la relativa condotta integra il reato di furto nella ipotesi piena e non tentata. Erroneamente pertanto ha il giudice territoriale riqualificato come tentativo la condotta, viceversa riferibile al reato di furto consumato.

4.2 Non può invece convenirsi con il procuratore ricorrente in ordine alla doglianza relativa alla mancata considerazione, ai lini della pena applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. della recidiva a carico del P. giacchè, come da autorevole insegnamento, essa recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99 cod. pen., comma 5, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

(Nell’enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali). v. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409;

21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171.

(Cass. Sez. Unite, 27/05/2010, n. 35738).

Nel caso in esame la contestazione della recidiva riguardava l’ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 4 e nella formulazione del patteggiamento, ritenuto da parte del giudicante correttamente non contra legem, di essa le parti processuali non hanno tenuto conto. In altri termini il giudice del merito ha sufficientemente dato conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che l’esposta lamentela si appalesa infondata. D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen. 25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444 c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente (Cass. sez. un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass. pen., sez. 6^, 8 marzo 1991, Caratti, m.

201809).

5. In conclusione la sentenza impugnata va cassata senza rinvio giacche illegittimo per le ragioni dette innanzi il patto oggetto della decisione giudiziale con rimessione degli atti al Tribunale di Bergamo per il corso ulteriore.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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