Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 43071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 27.12.2010, ha dichiarato inammissibile la sua domanda volta alla concessione delle misure dell’affidamento in prova, della semi libertà ovvero della detenzione domiciliare, sul rilievo che lo stato di detenzione dell’istante per altro titolo non definitivo risultava ostativo alla concessione delle misure invocate dappoichè impraticabili le medesime, propone ricorso per cassazione P.R., personalmente, chiedendone l’annullamento perchè viziato, a suo avviso, da violazione di legge ed illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, il ricorrente, il quale richiama la lezione giurisprudenziale di questa Corte sul punto, che, erroneamente, è stata dichiarata l’incompatibilità dello stato di detenzione cautelare in carcere con le misure alternative di cui alla sua istanza.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e contestuale trasmissione degli atti al giudice territoriale.

3. Le richieste del P.G. sono condivise dal Collegio.

Ed invero è costante l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui è consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare, in concreto, l’effettiva compatibilità tra l’una e l’altra, con prevalenza, nel caso siano contrastanti, della misura cautelare (Cass., Sez. 1^, 14/06/2002, n. 24710). Tale valutazione di compatibilità, tuttavia, ancora secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, non può essere effettuata dal presidente del tribunale di sorveglianza, al quale è demandata solo la verifica preliminare sull’esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione (Cass., Sez. 1^, 19/05/2009, n. 22077) di guisa che deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibili "de plano" le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante suo stato di custodia cautelare, in quanto, per un verso, come detto, quest’ ultimo stato non è, di per sè, ostativo alla concessione delle predette misure alternative e, per altro verso, conseguentemente, le istanze vanno esaminate nel merito dall’organo collegiale (Cass., Sez. 1, 22/06/2004, n. 28588).

La riconosciuta compatibilità, pertanto, comporta soltanto che lo stato di detenzione può incidere solo sulla pratica esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione (Cass., Sez. 1^, 19/05/2009, n. 22077; Cass., Sez. 1, 08/10/2004, n. 50172; Cass., Sez. 1^, 01/04/2003, n. 21377; Cass., Sez. 1, 14/06/2002, n. 24710).

4. L’impugnato decreto presidenziale va pertanto annullato senza rinvio e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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