Cassazione civile anno 2005 n. 1070 Prove nuove Onorari

APPELLO CIVILE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1996 la cooperativa edilizia "La X" convenne innanzi al Giudice di pace di Cava dei Tirreni l’architetto X X, e chiese la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare a quest’ultimo la somma di lire 3.611.165, a titolo di compenso per la sua opera professionale.
A sostegno di tale opposizione eccepì la prescrizione presuntiva del credito vantato da controparte.
L’opposto si costituì e chiese il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza del 4 giugno 1997 il Giudice di pace rigettò l’opposizione, e revocò il decreto ingiuntivo.
X X propose appello, e deferì alla cooperativa edilizia "La X" giuramento decisorio per accertare se si era verificata l’estinzione del debito, ai sensi dell’art. 2960 comma primo del codice civile.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno dichiarato inammissibile tale giuramento, perchè (come si legge in tale sentenza) "l’art. 345 comma terzo del codice di rito, nella sua attuale formulazione, prevede espressamente che non sono ammessi in appello nuovi mezzi di prova"; ed ha quindi rigettato il gravame.
X X ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
La cooperativa edilizia "La X" non ha svolto attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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