T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il sig. A.M. ha esposto di aver proposto, in data 22 novembre 2007, ricorso alla Corte di Appello di Genova per la liquidazione del danno da eccessiva durata di un procedimento civile di fronte al Tribunale di Prato e che, ritenendo l’importo riconosciuto insufficiente, ha proposto ricorso per Cassazione;

Considerato che il ricorrente ha altresì fatto presente che, con sentenza n. 11310/2010, depositata il 10 maggio 2010, la Corte Suprema di Cassazione ha liquidato in suo favore, al richiesto titolo, la somma di Euro 4.250,00 per indennizzo, oltre ad interessi legali dalla data della domanda, nonché ad Euro 1.700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e che le spese legali successive all’emissione del titolo ammontano ad Euro 253,00 per diritti ed Euro 21,06 per spese vive;

Considerato che il sig. M. ha ancora evidenziato che, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e trascorsi oltre 120 giorni dalla stessa notifica, il Ministero della Giustizia è rimasto inerte;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre l’esecuzione del giudicato costituito dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento di tutte le somme dovute ed assegnando alla stessa un congruo termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta;

Ritenuto che – nulla avendo dedotto l’amministrazione resistente, che non si è costituita nel presente giudizio – sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza nei sensi di seguito specificati;

Ritenuto che, per l’effetto, il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., debba provvedere a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11310/2010 corrispondendo al ricorrente l’importo di Euro 4.250,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla domanda, nonché l’importo di Euro 2.300 per diritti ed onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;

Ritenuto che, ove l’Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, i relativi adempimenti saranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta);

Liquidate le spese del giudizio in Euro 500,00 (cinquecento/00) e poste le stesse a carico dell’amministrazione resistente ed a favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11310/2010, provvedendo alla corresponsione degli importi specificati in motivazione e dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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