T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con il presente ricorso, l’avv. D.P. – che ha prestato servizio di ruolo, quale Avvocato dello Stato, con anzianità nella qualifica decorrente in data anteriore al 1° gennaio 1979 ed è stato collocato in pensione alla data del 30 aprile 1986 – ha chiesto la declaratoria del diritto ad ottenere lo stipendio al 30 gennaio 1979 non inferiore a quello spettante al più anziano dei procuratori capo dello Stato con decorrenza 1° gennaio 1979, con tutti gli aumenti di legge, nonché la declaratoria dello stipendio così come da determinarsi utile ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita, con condanna tra l’altro dell’Enpas (ora Inpdap) al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di indennità di buonuscita;

Rilevato che, con sentenza n. 3853 del 4 maggio 2011, questa Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto attiene alle richieste afferenti al trattamento economico ed ha ordinato all’INPDAP (ex ENPAS) di fornire documentati chiarimenti in ordine alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in favore del ricorrente;

Rilevato che l’Inpdap, in data 19 novembre 2011, ha depositato, tra l’altro, una nota del 19 ottobre 2011, con cui l’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che la riliquidazione dell’indennità di buonuscita a favore dell’Avv. D.P. di cui al mod. PL/2 del 15.11.1991 prot. n. 23044 è stata disposta in applicazione del DPCM 11.9.1990 di rideterminazione del trattamento economico ai sensi dell’art. 4, co. 3, d.l. 681/1982 convertito in l. 869/1982;

Ritenuto, pertanto, che deve ritenersi cessata la materia del contendere anche per quanto attiene alle richieste afferenti alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente;

Rilevato che la cessata materia del contendere è stata altresì dichiarata dalla difesa del ricorrente nell’odierna udienza pubblica;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni, considerato il complessivo esito della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara cessata la materia del contendere anche per quanto attiene alle richieste afferenti alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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