T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente espone di essere titolare di un impianto di "trattamento per il riciclaggio di rifiuti speciali", sito nel Comune di Poggiardo, in provincia di Lecce.

Rappresenta, in particolare, che, con ordinanza commissariale n. 62/CD del 28 dicembre 2007, le veniva ordinato di assicurare, in tale impianto, la preventiva selezione dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni del bacino di utenza LE2 e la biostabilizzazione della sola frazione umida alla tariffa massima di 34,73 Euro/t di rifiuto indifferenziato conferito.

Con la successiva ordinanza n. 64/CD del 28 febbraio 2009, impugnata, il Commissario Delegato, Presidente della Regione Puglia, ha autorizzato il funzionamento dell’impianto medesimo per il "pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel bacino di utenza LE2, consistente nella selezione secco/umido e nel trattamento delle frazione umida da conferire all’impianto di discarica controllata di Brindisi per l’utilizzo come materiale di copertura e nel trattamento della frazione secca conferita fino al 15 marzo 2009 per la successiva destinazione all’impianto di produzione di CDR di Cavallino (…)".

La ricorrente ha rappresentato all’Organo commissariale che il costo relativo all’esercizio delle attività necessarie per l’adesione al progetto di gestione emergenziale è pari ad euro/t 46,02, ulteriormente precisando che per il servizio c.d. di "sopravaglio" è previsto un costo aggiuntivo.

Avverso le determinazioni in epigrafe, deduce:

1) Violazione e falsa applicazione delle norme relative all’affidamento, anche in regime di procedura negoziata connessa allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, delle norme in materia di appalti, con particolare riferimento a quelle che attengono alla determinazione del quantum da riconoscersi a fronte dell’attività svolta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 163 del 2006.

Il conferimento dell’incarico alla ricorrente avrebbe avuto la necessità di completarsi con l’individuazione del costo delle attività conferite, costo che, a seguito di analisi svolta dalla stessa società ed esposto con nota dell’11.3.2009 (nonché successiva del 24 marzo 2009) si deve definire in maniera assolutamente oggettiva.

I provvedimenti commissariali avrebbero dovuto precisare i corrispettivi dovuti.

Conclude per l’adozione di una pronuncia propulsiva, ovvero per una pronuncia di accertamento del diritto ad ottenere i corrispettivi chiesti in ragione dei vincoli tecnici e normativi previsti per la realizzazione delle attività ad essa attribuite.

Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 2251/09 del 20 maggio 2009, veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione una prima volta, alla pubblica udienza del 24 novembre 2010.

Con ordinanza collegiale n. 1944/2010 del 21.12.2010, sono stati disposti incombenti istruttori, sia a carico della parte ricorrente che del Commissario delegato intimato.

In particolare, è stato chiesto alla S.G. di depositare le note dell’11 marzo e 24 marzo 2009, con le quali ha rappresentato all’amministrazione i costi relativi alle attività di trattamento dei rifiuti, mentre, al Commissario Delegato, è stato chiesto di depositare una relazione di chiarimenti, corredata della pertinente documentazione, circa lo stato del procedimento di determinazione della tariffa di conferimento all’impianto della ricorrente, nonché in ordine ai criteri all’uopo adottati.

S.G. ha depositato la documentazione richiesta dal Collegio.

Essendo, invece, rimasta inadempiente l’amministrazione, l’istruttoria è stata reiterata nei suoi confronti, con l’espressa avvertenza che l’eventuale, ulteriore inadempimento, avrebbe formato oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., nonché dell’art. 116, comma 2, c.p.c..

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2011.

2. In via preliminare, va precisato che la controversia in esame, pur, apparentemente, evocando la regolazione di rapporti patrimoniali tra la società ricorrente e l’amministrazione intimata, attiene esclusivamente alla determinazione della tariffa di accesso all’impianto gestito dalla medesima.

Quest’ultima, in virtù della situazione di emergenza che tuttora connota, in Puglia, il settore della gestione dei rifiuti urbani (cfr., da ultimo, l’art. 1 della O.P.C.M. 8.11.2011 n. 3977), è stata chiamata, autoritativamente, ad assicurare, in tale impianto, lo svolgimento di una serie di attività, connesse al ciclo dei rifiuti, evidentemente funzionali al superamento dell’emergenza.

In linea generale, peraltro, non appare inutile ricordare che, se è vero che appartengono alla cognizione del giudice ordinario, siccome attinenti a "indennità, canoni ed altri corrispettivi", le controversie nelle quali si agisca per il pagamento di tariffe dovute quale corrispettivo di un pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.1.2005, nr. 145), diversa è l’ipotesi in cui sia in contestazione la determinazione stessa della tariffa.

Quest’ultima, infatti, è stabilita dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno comunque natura discrezionale ed autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. I^, sentenza n. 12320 del 19.5.2010, TAR Puglia Bari, sez. I^, 6 aprile 2005, n. 1368, Cons. Stato, nr. 145/2005 cit.).

2.1. Sempre in via preliminare, è opportuno precisare che, sebbene parte ricorrente abbia formalmente impugnato una congerie di atti adottati dal Commissario delegato ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri (a partire dalle stesse ordinanze dichiarative dello stato di emergenza, ovvero di proroga del medesimo), avverso gli stessi non viene svolta censura alcuna, essendo, invece, la materia del contendere, circoscritta all’omessa contestuale determinazione della tariffa di accesso all’impianto, in una agli obblighi imposti con l’ordinanza commissariale n. 64/2009, sulla scorta dei costi esposti nelle istanze del 2 febbraio 2009, 11 marzo 2009 e 24 marzo 2009.

Il thema decidendum rimane dunque limitato alla definizione del procedimento di determinazione della tariffa, e alla dichiarazione dell’obbligo di provvedere, in tal senso incombente sul Commissario Delegato.

Al riguardo, il Collegio reputa il ricorso fondato.

2.2. E’ noto che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, "Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall’art. 10 comma 1, lettera i)".

Tali disposizioni di principio dalla legislazione statale in materia ambientale, si impongono, poi, sia alla legislazione regionale di settore, sia gli stessi Organi eventualmente deputati a gestire la situazione di emergenza (ove non specificamente e motivatamente derogate).

E’ altresì acquisizione giurisprudenziale consolidata quella secondo cui, stante l’incidenza della tariffa di accesso sull’equilibrio finanziario di gestione del servizio, la determinazione della stessa debba essere contestuale al rilascio e/o al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (cfr. Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2003, n. 1930).

Nel caso di specie risulta che, in virtù di ordinanze commissariali adottate a far data dal 28.12.2007, la società ricorrente è stata chiamata ad assicurare, nei propri impianti, un serie di attività di pretrattamento dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il Commissario Delegato ha originariamente stabilito un corrispettivo di Euro/t 34, 73.

Quest’ultimo, con una nota versata in atti il 13.10.2010, ha affermato che le ulteriori attività di selezione ordinate alla ricorrente, non comportano, a suo dire, costi aggiuntivi, all’uopo ragionando di "trattamento della frazione di sopravaglio e di sottovaglio dei rifiuti solidi urbani", ma senza fornire, successivamente, i chiarimenti più volte richiesti dal Collegio circa i criteri adottati.

A ciò si aggiunga che, come lamentato dalla ricorrente, il procedimento di fissazione del corrispettivo, in rapporto al complessivo delle attività che le sono state imposte con l’ordinanza commissariale n. 64/2009, non è stato comunque mai formalmente definito, mercé la valutazione dei costi analiticamente esposti con le note del febbraio e del marzo 2009.

E’ bene infine soggiungere che l’obbligo di concludere tale procedimento, permane anche nell’ipotesi in cui, come si è accennato, il Commissario ritenga che le ulteriori attività non comportino costi aggiuntivi.

3. In considerazione di quanto precede, il ricorso, nei sensi precisati, deve essere accolto, dovendo dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione intimata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, di definire il procedimento di determinazione della tariffa di accesso all’impianto di Poggiardo della S.G. s.r.l., per il complesso delle attività ordinate con l’ordinanza commissariale n. 64 del 28.2.2009, trasmessa con nota prot. n. 641/CD del 28 febbraio 2009

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, ordina al Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia, di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento di rideterminazione della tariffa di accesso all’impianto di Poggiardo della S.G. s.r.l., in relazione alle attività di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti urbani di cui all’ordinanza commissariale n. 64 del 28.2.2009, trasmessa con nota prot. n. 641/CD del 28 febbraio 2009.

Condanna l’amministrazione intimata, alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00, oltre agli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *