Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8846 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli, C.F. deduceva di essere dipendente della S.S. Calcio Napoli dal 2 gennaio 1973, quale impiegata di 2^ categoria e responsabile del settore assicurazioni infortuni calciatori, dirigenti ed altri, curando la gestione delle polizze assicurative del personale e la gestione e denuncia degli infortuni. Aggiungeva di essere stata licenziata il 22 ottobre 2002 per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione dell’ufficio "Back office", cui sarebbe stata addetta. Tanto premesso, a sostegno della illegittimità del recesso, deduceva la estraneità delle sue mansioni all’ufficio Back Office e comunque che la società non aveva dato prova del repechage, provvedendo anzi all’assunzione di altro dipendente.

Chiedeva, quindi, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Si costituiva il Fallimento della S.S. Calcio Napoli, resistendo alla domanda ed evidenziando che successivamente al licenziamento della C. era stato assunto un solo dipendente, con profilo di ausiliario di magazzino.

Con sentenza del 5 aprile 2007 il Tribunale respingeva la domanda.

Proponeva appello la C., censurando la sentenza circa il preteso collegamento funzionale tra il "Back Office" e le sue mansioni, la mancata valutazione dell’assunzione di altro lavoratore per lo svolgimento di mansioni di responsabile della logistica ed inquadramento nel 1^ livello, compiti, invece, che ben avrebbero potuto essere assegnati ad essa appellante.

Si costituiva il Fallimento della S.S. Calcio Napoli.

Con sentenza depositata l’11 agosto 2009, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C., affidato a due motivi.

Il Fallimento è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Lamenta in particolare che la corte di merito non valutò adeguatamente che essa ricorrente "era stata solo logisticamente allocata nell’ufficio Back Office, laddove le sue mansioni nulla avevano a che vedere con tale Ufficio"; che tale circostanza era stata accertata anche dal Tribunale, che aveva accolto un suo ricorso cautelare. Che in ogni caso le sue mansioni non erano state soppresse ma distribuite tra altri dipendenti.

Il motivo è infondato.

Non sussiste infatti alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata che ha ampiamente valutato, in base alle emergenze istruttorie (correttamente ritenute prevalenti sugli accertamenti sommari svolti in sede cautelare), ed in modo logico ed immune da vizi, che la ricorrente venne addetta al Back Office sin dalla sua istituzione, occupandosi delle medesime mansioni svolte in precedenza, e dunque non pretestuosamente. Ha poi accertato che la soppressione del Back Office avvenne a seguito di un effettivo riassetto organizzativo dell’azienda, in parte esternalizzando i relativi compiti, e dunque sopprimendoli, in parte ripartendoli tra il restante personale.

Trattasi di accertamenti di fatto, incensurabili in questa sede di legittimità, ove, come nella specie, immuni da vizi logici o giuridici (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445;

Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168;

Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Quanto alla (parziale) ripartizione delle mansioni, questa Corte ha già chiarito (Cass. 2 ottobre 2006 n. 21282; Cass. 24 maggio 2011 n. 11356; Cass. 21 novembre 2011 n. 24502) che "nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite". Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la (nella specie peraltro parziale) redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all’art. 41 Cost.; a giustificare il licenziamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Deduceva che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di adibire il dipendente ad atre mansioni compatibili, ed eventualmente anche inferiori, lamentando sotto questo profilo che la corte territoriale, pur avendo rilevato che prima del licenziamento della ricorrente era stato assunto altro dipendente, le cui mansioni ben avrebbe potuto svolgere la C., ritenne non di meno legittimo il licenziamento in questione, tacendo peraltro sulla possibilità di adibirla eventualmente a mansioni inferiori.

Anche tale motivo è infondato.

La Corte territoriale anche sul punto ha ampiamente motivato, osservando che l’assunzione cui faceva riferimento la ricorrente avvenne ben prima del suo licenziamento e riguardava in ogni caso soggetto di diverso livello (1^ in luogo del 2^ posseduto dalla C.) e settore operativo. Che successivamente al licenziamento venne assunto solo un lavoratore con mansioni di ausiliario di magazzino.

Deve per il resto chiarirsi che, come più volte osservato da questa S.C. (cfr. Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040; Cass. 18 marzo 2010 n. 6559; Cass. 19 febbraio 2008 n. 4068), grava sullo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile "repechage", mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Nulla per le spese essendo il Fallimento rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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