Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 42986

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28 aprile 2011, il Tribunale di Terni rigettava l’istanza di riesame proposta dal difensore di L.M. con conseguente conferma del provvedimento del GIP in sede con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili dell’indagato.

Il Tribunale osservava che il decreto di convalida, seppur succintamente, era motivato e che doveva tenersi conto anche degli elementi ulteriori apportati dal PM in sede di discussione; che sussisteva il fumus dei reati contestati ai capi B e C; che, seppure il delitto di appropriazione indebita aggravata (capo C) non consentiva il sequestro per equivalente, nei fatti potrebbe ravvisarsi (dopo la dichiarazione di fallimento o equivalente) il più grave delitto di bancarotta fraudolenta; che comunque sussisteva il fumus del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. (capo B) per essere stata la sussistenza delle crisi aziendale gonfiata artatamente con le operazioni di cui alle imputazioni; che sussisteva l’equivalenza dei valori dei beni (per gli immobili dovendo tenersi conto della rendita catastale) con l’entità del profitto, per come quantificato nel capo d’imputazione; che, relativamente all’entità del profitto per il delitto sub C, il PM in udienza lo aveva nuovamente quantificato; che non occorreva la dimostrazione della sussistenza del vincolo di pertinenzialità, trattandosi di sequestro per equivalente.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

– violazione di legge processuale penale e segnatamente dell’art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p. con connesso vizio di motivazione per palese carenza e/o illogicità della stessa, perchè, premesso che il Tribunale ha chiarito che si verte in ipotesi di sequestro per equivalente, il provvedimento genetico deve considerarsi radicalmente nullo perchè disposto solo in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo C, che non può costituire valido presupposto della disposta misura;

– violazione di legge processuale penale e segnatamente dell’art. 322 ter c.p. sotto il diverso profilo in ordine alla mancata individuazione del profitto con connesso vizio di motivazione, perchè l’unico profitto che può legittimare il sequestro per equivalente è quello correlato al reato di truffa di cui al capo B (sicchè la nuova quantificazione indicata dal PM in udienza è irrilevante perchè relativa al profitto ipotizzato in relazione al delitto di cui al capo C), senza peraltro indicare, al fine di verificare il rispetto della proporzionalità, il valore dei beni assoggettati al vincolo cautelare;

– vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus per mancanza assoluta della stessa (sotto il profilo della sua inconsistenza) in relazione alle deduzioni difensive in ordine al delitto di truffa aggravata, tenuto conto della rigorosa disciplina che regola la C.I.G., e in relazioni alle deduzioni difensive in ordine al difetto dei presupposti del delitto di truffa contestato per insussistenza dei presupposti non potendo la mera dichiarazione dell’azienda di avere una flessione del lavoro costituire un artificio idoneo ad indurre in errore soggetti qualificati. Il riferimento all’ipotizzabilità del più grave delitto di bancarotta fraudolenta ovvero, quanto al delitto di truffa, alla "condotta non proprio lineare tenuta dal F. e dagli altri due imputati in sede di procedimento CIG", porta a ritenere che il Tribunale ha, in sostanza, "divagato" ed ha emesso un provvedimento viziato da una palese patologia motivazionale.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’ordinanza genetica, riproduttiva della motivazione posta a fondamento della richiesta del P.M., ha spiegato che il sequestro veniva disposto solo in relazione al delitto di appropriazione indebita (il cui importo in euro non veniva neppure indicato), sul presupposto che i beni sottoposti a vincolo potessero costituire immobilizzazione di somme illecitamente acquisite ovvero perchè gli stessi beni potevano essere utilizzati ai fini del recupero di valori equivalenti alle somme illecitamente acquisite.

Il Tribunale non poteva confermare il provvedimento di convalida attraverso l’individuazione di un nuovo "titolo" sol perchè fra i delitti riportati nel capo di incolpazione provvisorio figurava anche quello di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis c.p. (argomenta dalle sentenze di seguito riportate), posto che la richiesta dell’accusa era limitata al profitto conseguito dal delitto di appropriazione indebita.

Spetta invero solo al pubblico ministero l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo (cfr. Cass. Sez. 1, 22.4-18.6.1997 n. 2925; argomenta anche da Cass. Sez. 1, 3-22.06.2010 n. 23908). Ne consegue che in ordine al delitto di appropriazione indebita il sequestro per equivalente, in assenza di disposizione normativa che lo consenta, non può essere disposto.

In ogni caso il Tribunale, avendo collegato il sequestro per equivalente al delitto di truffa, avrebbe dovuto verificare il presupposto della proporzionalità ex novo (essendo irrilevante i nuovi elementi addotti dal PM in udienza perchè modificativi dell’importo del profitto in relazione al delitto di appropriazione indebita). Ed invero "il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicchè si impone la valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto sì come in sede di confisca. (Cass. Sez. 5, 9.10.2009-18.01.2010 n. 2101).

2. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti, posto che la richiesta del pubblico ministero è limitata al profitto del delitto di appropriazione indebita, per il quale è comunque consentito il sequestro preventivo, purchè risulti accertato che i beni in sequestro siano "immobilizzazione" delle somme in tesi accusatoria provento di tale delitto, accertamento omesso dal Tribunale ed al quale si dovrà procedere in sede di rinvio.

Va invero confermato il principio di diritto secondo il quale "il Tribunale del riesame ha il potere di integrare la carente motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare anche per mezzo di elementi sfavorevoli sopravvenuti, che il pubblico ministero abbia addotto successivamente nel corso dell’udienza" (Cass. Sez. 3, 25.6-15.7.2010 n. 27592).

3. L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Terni, il quale, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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