T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Codacons – nel premettere tra l’altro che, nell’adempimento dei propri doveri e poteri statutari a tutela dei contribuenti e dei consumatori ha già predisposto una denuncia da presentare alla Corte dei Conti per accertare le responsabilità, entità e gravità del danno erariale derivante dalla munifica ospitalità predisposta per il 2 giugno – ha formulato alle amministrazioni oggi intimate, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 2 d.P.R. 184/2006, al fine di poter meglio sostanziare la propria azione giudiziaria innanzi alla magistratura contabile, istanza per conoscere in forma piena tutti gli atti e documenti amministrativi, anche di istruttoria, preordinati o che comunque abbiano concorso a determinare le modalità di organizzazione dell’ospitalità predisposta per le delegazioni straniere convenute a Roma in occasione delle festività del 2 giugno 2011, indicando a titolo esemplificativo:

lista degli esercizi alberghieri coinvolti nell’ospitalità delle delegazioni;

assegnazioni ed abbinamenti delle delegazioni rispetto a ciascun esercizio alberghiero;

accrediti dei membri delle delegazioni con relativa qualifica;

preventivo di spesa per ciascun esercizio alberghiero;

dettaglio delle prestazioni e dei servizi inclusi dall’ospitalità per ciascun esercizio alberghiero.

La ricorrente, non avendo ottenuto risposa positiva, ha proposto il presente ricorso con cui ha chiesto che sia ordinato alle amministrazioni intimate l’ostensione dei documenti indicati nell’originaria istanza.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente alla richiesta di ostensione dei documenti inerenti il cerimoniale realizzato in occasione della festività del 2 giugno 2011 e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendo il suo rigetto.

2. L’eccezione di carenza di legittimazione non può essere condivisa.

L’art. 2 dello statuto prevede tra l’altro che il Codacons "promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all’autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti".

Ne consegue che la legittimazione ad agire del Codacons nella presente controversia non sembra revocabile in dubbio, atteso che il ricorso giurisdizionale è stato dichiaratamente proposto a tutela dei contribuenti e dei consumatori (in particolare, degli utenti dei servizi alberghieri).

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L’art. 2 del D.M. 7 settembre 1994, n. 604 – regolamento del Ministero degli Affari Esteri recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, co. 4, l. 241/1990 – prevede che, ai sensi dell’art. 8, co. 5, lett. a), d.P.R. 352/1992, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l’esercizio della sovranità nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratti all’accesso i documenti relativi alle visite di Stato ufficiali e di lavoro italiane all’estero e straniere in Italia (lett. d) nonché i carteggi scambiati dall’amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati esteri (lett. ggg).

I documenti richiesti dal ricorrente, concernenti le modalità di organizzazione dell’ospitalità predisposta per le delegazioni straniere convenute a Roma in occasione delle festività del 2 giugno 2011, rientrano nell’ambito delle suddette tipologie di documenti sottratti al diritto di accesso, sicché la pretesa dedotta in giudizio si rivela infondata.

4. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 500,00 (cinquecento/00), sono poste a carico del Codacons ed a favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il Codacons al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 500,00 (cinquecento/00), in favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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