Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 42984 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 12 aprile 2011, il Tribunale di Frosinone, sezione per il riesame, revocava il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cassino con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di danaro rinvenuto nel corso di perquisizione nell’abitazione di T.L., indagato per il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, al rilievo che era stata data prova della lecita provenienza, tenuto conto dei redditi da lavoro (commercio di tessuti) per Euro 66.000,00.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza delle norme penale, al rilievo che la somma sequestrata, pari ad Euro 90.850,00, era sproporzionata, perchè superiore del 30% rispetto al reddito percepito per un solo anno di attività lecita esercitata, reddito dal quale dovevano essere detratte le spese necessarie per il sostentamento dell’indagato e della sua famiglia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il decreto di sequestro preventivo ha dato conto dell’entità della somma sequestrata e quindi della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.

La circostanza che la rilevante somma di danaro contante sia prima transitata sui conti correnti riconducibili all’indagato non elide il dato, evidenziato dallo stesso provvedimento impugnato, per il quale unico reddito lecito, di cui è stata data giustificazione, è solo quello dell’utile ricavato nell’anno 2010 dall’attività di commercio di tessuti, pari a sessantaseimila/00 Euro (dal quale, come annotato dal PM ricorrente, vanno detratte le spese di mantenimento del ricorrente).

Sussiste quindi la denunciata violazione di legge, in ordine alla non rilevata sproporzione tra la somma di danaro oggetto di sequestro e l’ammontare dei redditi leciti accertati.

Va invero confermato il principio di diritto secondo il quale "ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati indicati dalla norma citata, e quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di quest’ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè da un lato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, e dall’altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. 1, 11.2-26.4.2010 n. 16207).

L’ordinanza deve essere annullata e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Frosinone, il quale, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà provvedere a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Frosinone per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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