T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando dell’1.9.2010, è stata indetta, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un procedura selettiva, per complessivi 26 posti, relativa alle progressioni verticali dalla categoria B (ex area II) alla categoria A (ex area III).

Evidenziano, in particolare, i ricorrenti, che l’art. 5 del suddetto bando, ai fini della valutazione dei titoli professionali e/o della prosecuzione dell’iter della selezione non ha previsto alcun preventivo "sbarramento", in particolare, con riferimento alla c.d. prova di carattere teorico – pratico.

Essi, ritengono, pertanto, di essere stati illegittimamente esclusi dal novero degli idonei, non essendo a tanto sufficiente il fatto di avere conseguito, in detta prova, un punteggio inferiore a 17.50.

Precisano che tale esclusione è scaturita da una illegittima determinazione della Commissione esaminatrice, che, nella seduta del 7 ottobre 2010 (verbale n. 1) ha stabilito che, per il superamento della prova in questione, era necessario ottenere un punteggio minimo equivalente a sette su dieci.

Deducono:

– la determinazione della Commissione esaminatrice è totalmente difforme da quanto previsto dall’Accordo sindacale siglato il 27 luglio 2010, e dallo stesso bando di concorso; infatti l’art. 5 del bando ha fissato un punteggio massimo attribuibile alla prova di carattere teorico – pratico, pari a 25, ma non ha previsto un punteggio minimo; l’art. 7 ha poi specificato che la graduatoria finale avrebbe dovuto formarsi sul punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. In difetto di preventiva modifica delle norme del bando, con l’introduzione di nuove modalità procedimentali, i provvedimenti impugnati debbono ritenersi illegittimi, in quanto adottati in effrazione della lexspecialis e dei generali principi di diritto in materia concorsuale;

– la Commissione esaminatrice era del tutto incompetente in ordine all’introduzione di meccanismi di preselezione;

– è comunque illogica l’introduzione di una forma di sbarramento, là dove si consideri che il bando attribuisce valore preponderante all’esperienza formativa e professionale già acquisita da ciascun candidato, cui viene attribuito un punteggio complessivo fino a 60 punti. Va, infatti, ricordato che nella specie non si tratta di procedimento diretto all’assunzione dall’esterno di nuovo personale, bensì di progressione interna, in virtù di meccanismi di scorrimento verticale introdotti dalla contrattazione collettiva finalizzati alla valorizzazione del personale.

Si è costituita, per resistere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con ordinanza presidenziale n. 4011 del 4.7.2011, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui si verte, contestualmente autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

A tanto, parte ricorrente ha tempestivamente provveduto, depositando, in atti, prova dell’esecuzione di siffatto incombente.

Le parti hanno depositato memorie e ampia documentazione.

Il ricorso è stato assunto in decisione nella pubblica udienza del 23 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Al fine di apprezzare la fondatezza delle censure proposte, occorre preliminarmente operare la ricognizione della disciplina di fonte negoziale.

La selezione di cui si controverte, infatti, si pone in attuazione degli articoli 22, 23 e 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, così come integrato dall’art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009, nonché dall’art.5 del Contratto Collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 novembre 2009, ulteriormente integrato dall’Accordo del 27 luglio 2010 (cfr. le premesse, nonché l’art. 1 del bando di concorso).

Di talché, l’interpretazione della "lex specialis" deve risultare coerente con siffatta volontà, quale scaturente dall’esame degli Accordi succedutisi nel tempo.

1.1. Ai sensi dell’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stipulato il 17 maggio 2004, i passaggi dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:

a) progressioni verticali tra le aree; b) sviluppo economico all’interno delle aree.

L’art. 23, stabilisce poi, al comma 2, che "i passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione".

Inoltre, "la selezione del comma 2, è basata sulla: a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso il superamento di apposita prova teorico – pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi; b) graduatoria, ove, comunque prendere in considerazione i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 29 (relazioni sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili (…)".

L’art. 24 prescrive, altresì, che "le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l’integrazione dei criteri di cui all’art. 23 sono preventivamente individuate dalla Presidenza con atti di organizzazione di natura privatistica improntati a principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, previa concertazione con le OO.SS.", ulteriormente soggiungendosi che "nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante accesso dall’esterno".

Con l’Accordo sottoscritto il 31 luglio 2009, tra le stesse Parti, è stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 23 del CCNl del 17 maggio 2004, specificandosi che "le progressioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire" (art. 12).

Per quanto non previsto dallo stesso Contratto riguardo al sistema classificatorio, "si continua a fare riferimento alla disciplina di cui al CCNL del 17 maggio 2004".

Con il Contratto integrativo del 10 novembre 2009, all’art. 5, viene previsto che "l’amministrazione definisce di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL (…) i criteri di svolgimento delle procedure selettive uniformandosi a quanto indicato dagli artt. 23 e 24 del CCNL del 17 maggio 2004 ed alla validità triennale della relativa graduatoria in relazione alle disponibilità nella dotazione organica, valutate le esigenze di professionalità individuate nella programmazione dei fabbisogni".

Parte delle disposizioni testé esaminate, risultano valorizzate dalla Commissione esaminatrice del concorso di cui si verte, in seno alla prima riunione, nella quale si è deciso che la prova "selettiva", teorico – pratica "si intenderà superata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004, come confermato dall’art. 12, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, dai candidati che avranno riportato un punteggio parti ad almeno 17.50 su 25".

Nessuna menzione viene fatta, dalla Commissione, dello specifico "Accordo per la determinazione dei criteri relativi alle progressioni verticali tra le categorie" stipulato tra le Parti il 27 luglio 2010.

In esso (Premessa dell’Allegato 1) viene stabilito che "la selezione deve assicurare il principio della valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano la categoria A. In particolare con riferimento all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale e alla prova selettiva finale va attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale (art. 23, comma 1, lett. b) CCNL 17 maggio 2004). Al riguardo, l’art. 12 co. 1 del CCNL 31 luglio 2009 prevede che le progressioni devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire".

L’Accordo prosegue specificando analiticamente i punteggi attribuibili in relazione ai titoli di studio posseduti, alle attività formative svolte e all’arricchimento professionale.

Non vengono fissate, al riguardo, soglie minime di idoneità.

In relazione alla prova di carattere teorico – pratico (lett. E), viene stabilito di attribuire alla stessa "fino ad un massimo di 25 punti".

Il totale conseguibile sulla scorta del "totale" delle lettere A, B, C, D ed E, risulta pari ad un massimo di 85 punti.

1.2. Tale essendo il quadro della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie, il Collegio reputa condivisibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui, in definitiva, non corrisponde alla volontà negoziale, quale si è venuta componendo per stratificazioni successive, la previsione di un punteggio minimo di idoneità, da conseguirsi, peraltro, esclusivamente nella prova teorico – pratica.

Né, in tale percorso logico – ermeneutico, può attribuirsi rilievo preminente (così come ritenuto dalla Commissione esaminatrice) all’originaria previsione dell’Accordo del 17 maggio 2004 atteso che:

– i criteri per le progressioni verticali sono stati stabiliti in attuazione di un Contratto integrativo che, nell’ambito della Contrattazione collettiva, si pone esattamente allo stesso livello, e nello stesso ambito di competenza, di tale Accordo (cfr, al riguardo, Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2008, n. 13544);

– non sussistendo, pertanto, alcuna "gerarchia" tra le fonti negoziali succedutesi nel tempo, il criterio del "superamento" di una prova teorico – pratica, logicamente distinta dall’esperienza e dall’arricchimento professionale, deve ritenersi sostituito e assorbito da quello della "valutazione ponderata di tutti i titoli presentati", ai quali viene, ora, sostanzialmente equiparata anche la prova teorico – professionale, quale espressione anch’essa dell’esperienza maturata e del grado di formazione e di arricchimento professionale raggiunto; indice sintomatico di tanto, è, ad esempio, la circostanza che la tecnica di determinazione del punteggio operata in sede di contrattazione integrativa (previsione di un limite massimo, senza la contestuale fissazione di una soglia minima di idoneità) risulti identica sia per i titoli che per la prova teorico – pratica.

Per quanto possa occorrere va ancora soggiunto che, su tale assetto ermeneutico, non può fare aggio l’art. 24, comma 2, dell’Accordo del 2004 (invocato dalla difesa erariale), secondo cui " Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno".

E’infatti evidente che se, in sede di contrattazione collettiva, si è proceduto ad integrare e/o modificare, in parte qua, i criteri e i procedimenti di progressione tra le aree, non è da questa norma che bisogna partire per desumere l’attuale e vigente volontà negoziale, ma, semmai, è tale norma che deve ricevere una interpretazione coerente con le modifiche successivamente intervenute.

Di talché, a fronte di una disciplina collettiva che ha sostanzialmente abbandonato l’idea della "pregiudizialità" della prova teorico – pratica, la fattispecie in essa descritta ("esito negativo" della selezione, quale presupposto per avviare le procedure di accesso dall’esterno) non può che riferirsi all’insufficienza di candidati (interni) in possesso dei necessari requisiti di ammissione.

Neanche determinante appare, infine, la normativa di cui al d.P.R. n. 487 del 1994 (recante "Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), pure evocata dalla difesa erariale.

Quella di cui si verte è, infatti, una progressione interna (ancorché "verticale"), disciplinata, in quanto tale, esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Non appare inutile ricordare, al riguardo, che per il personale del pubblico impiego "contrattualizzato", "il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti", in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, nel testo vigente prima della modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2009 (Cassazione civile, sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Il d.P.R. in esame, inoltre, non risulta richiamato in alcuno degli Accordi in precedenza sintetizzati, né invero, risulta menzionato nell’atto inditivo della selezione.

2. Per quanto appena argomentato il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento, nei sensi di cui in motivazione, degli atti impugnati.

3. In relazione alla peculiarità della fattispecie, appare infine equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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