Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8835 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma F.M. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui era stato dipendente, per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), nonchè della tredicesima e quattordicesima mensilità e della retribuzione spettante per il periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

2.- Costituitosi in giudizio l’Istituto eccepiva la prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto con quanto dall’Istituto stesso corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.

3.- Il Tribunale accoglieva la domanda per quanto riguardava la riliquidazione di i.d.a. e t.f.r., condannando l’Istituto al pagamento delle somme relative. Rigettava, inoltre, la riconvenzionale dell’IPZS. 4.- Proposto appello principale dall’IPZS e incidentale dal F., la Corte di appello di Roma con sentenza 12.11.09 rigettava entrambe le impugnazioni.

5.- Questa sentenza è impugnata per cassazione dalla s.p.a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS. F. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

6.- Con atto sottoscritto dal difensore, munito di mandato speciale, IPZS s.p.a. ha dato atto di essere pervenuta a transazione della controversia instaurata dal F. ed ha dichiarato di rinunziare all’impugnazione. Ai sensi degli artt. 391 e 391 bis c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

7.- Nulla deve statuirsi per le spese non avendo il F. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, nulla statuendo per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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