Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame svolto dalla Neri s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato alla predetta società il pagamento, in favore di L.C.G., della somma di Euro 51.105,89 a titolo di differenze tariffarie.

2. L.C.G., artigiano autotrasportatore, assumendo di aver effettuato, tra il 1998 e il 1999, per conto della Neri s.p.a., in regime di esclusività, trasporti in varie località italiane con motrici e rimorchi come da autorizzazione ministeriale, aveva rivendicato gli adeguamenti alle tariffe dell’A.CN. Containers per i trasporti aventi ad oggetto containers, ed i valori minimi delle tariffe a forcella per i trasporti aventi ad oggetto merce non containerizzata.

3. Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro veniva opposto, dalla società, per plurimi profili, tutti rigettati dal giudice dell’opposizione (improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito; prescrizione del credito; difetto di prova scritta; inapplicabilità dell’accordo collettivo invocato trattandosi di trasporto di merce in colli e non in contenitori; nullità del contratto di trasporto per difetto di forma scritta).

4. La società proponeva gravame reiterando le difese già svolte in primo grado.

5. La Corte territoriale,a sostegno del decisum, riteneva:

– l’estraneità del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento monitorio;

– la competenza funzionale del giudice;

– l’esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione;

– la sussistenza della prova documentale per l’emissione del decreto ingiuntivo;

– l’insussistenza della dedotta irregolarità amministrativa del vettore per viaggi effettuati con forze motrici non rientranti tra i mezzi autorizzati al trasporto;

– la non obbligatorietà della conclusione per iscritto dei contratti di trasporto;

– l’applicabilità, ai trasporti in contestazione, della tariffa Spot A/1 prevista dall’accordo nazionale del 1986;

– l’inadeguatezza della contestazione dei conteggi prodotti dall’autotrasportatore con il ricorso monitorio.

6. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Neri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo rinammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 82 del 1993, art. 4, conv. in L. n. 162 del 1993, della L. n. 298 del 1974, artt. 56 e 66 e del D.P.R. n. 56 del 1978, artt. 16 e 17 e omessa e contraddittoria motivazione, si duole che la corte di merito non abbia verificato l’esistenza dei documenti obbligatoli comprovanti l’esecuzione del trasporto, ai sensi del cit. D.L. n. 82, art. 4, ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, ritenendo raggiunta la prova dell’esecuzione del trasporto sulla base della sola produzione dell’autorizzazione all’autotrasporto e del conteggio tariffario vistato. Assume la ricorrente che la corte di merito ha violato le disposizioni (L. n. 298 del 1974, artt. 56 e 66 e del cit. D.P.R. n. 56 del 1978, artt. 16 e 17) che indicano i documenti obbligatori necessari ai fini del controllo tariffario e della prove dell’esecuzione del trasporto e ha omesso di valutare i documenti allegati al ricorso monitorio che evidenziavano la mancanza della predetta documentazione. Assume, inoltre, l’irregolarità del visto di congruità apposto al conteggio tariffario, per essere stato apposto su un conteggio predisposto dall’autotrasportatore e non redatto, pertanto, dall’organo a ciò deputato, il Comitato provinciale dell’Albo degli autotrasportatori), onde il Presidente del Comitato, e non l’organo collegiale, aveva rilasciato un mero parere su documentazione non conforme a legge. Assume, infine, che il controllo tariffario poteva avvenire solo sulla base delle lettere di vettura non allegate nè prodotte, nè risultava prodotta l’autorizzazione all’autotrasporto per conto terzi valida per l’intero arco temporale in cui erano stati effettuati i trasporti, in particolare prima del 23.10.1998. In definitiva, ritiene la sentenza carente di motivazione quanto alla regolarità formale e sostanziale del visto rilasciato dal presidente del Comitato.

8. Il motivo, articolato in plurime censure, non è meritevole di accoglimento.

9. La censura inerente al profilo dell’inadeguata documentazione dell’avvenuta esecuzione dei trasporti, in sede monitoria, è infondata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all’esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d’ingiunzione (ex multis, Cass. 19126/2004).

10. Invero, nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, il giudizio di cognizione, l’opposto ha, in tale ambito, l’onere di fornire la prova del credito azionato in via monitoria, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (exmultis, Cass. 16199/2011; Cass. 17494/2009).

11. Quanto al profilo della censura inerente alla regolarità del visto di congruità apposto al conteggio tariffario, trattasi di questione sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario e, quanto alla doglianza interente al controllo tariffario subordinato alla produzione delle lettere di vettura, trattasi di censura non autosufficiente poichè, al di là di talune asserzioni sostanzialmente apodittiche (e, per di più, ricollegate al dedotto mancato deposito delle lettere di vettura) non solo non è stato trascritto il contenuto dei documenti, ma non sono state svolte specifiche argomentazioni critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della statuizione, non precisando meglio, o meglio trasfondendo in idonea censura, la generica asserzione secondo cui le lettere di vettura sarebbero "tutte rimaste intonse". 12. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, art. 41, L. n. 545 del 1997, art. 3, D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2 e omesso esame dei documenti in atti e delle prove testimoniali; carente omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (decorrenza e ambito dell’autorizzazione all’autotrasporto di merci per conto terzi rilasciata a L.C.). La ricorrente, assumendo che nessun conguaglio tariffario sarebbe potuto spettare all’autotrasportatore per trasporti non eseguiti materialmente con mezzi regolarmente autorizzati, si duole che la corte di merito abbia ritenuto che l’esistenza dell’autorizzazione all’autotrasporto per conto terzi per una massa complessiva consentisse di prescindere da qualsiasi indagine sulla titolarità del mezzo che ha eseguito il trasporto ai fini del riconoscimento dei reclamati conguagli tariffali. In breve, secondo la prospettazione attorea, l’autorizzazione per una massa complessiva non prescinde dalla titolarità del mezzo.

Assume, inoltre, che l’autorizzazione all’autotrasporto per conto terzi sarebbe stata rilasciata dopo l’effettuazione di alcuni trasporti.

13. L’articolata censura concernente, in estrema sintesi, l’irregolarità amministrativa del vettore, è inammissibile in quanto non corrispondente al contenuto della sentenza, con la quale la corte territoriale ha superato le eccezioni svolte in ordine alla predetta irregolarità amministrativa del vettore sulla scorta della ricostruzione della cornice normativa in cui si inscrive la conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, in autorizzazione all’impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse di singoli veicoli autorizzati, così passando dallo schema di autorizzazione veicolo per veicolo all’autorizzazione all’impresa per massa veicolare complessiva.

14. L’iter argomentativo dei Giudici del gravame trova, quindi, compiuta conclusione nella statuizione per cui "nel caso in esame il certificato ministeriale del 5.1.1998 comprova che l’autorizzazione al L.C. al trasporto di cose per conto terzi risulta rilasciata proprio a norma del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2", e tale statuizione non risulta specificamente censurata dalla ricorrente.

15. Al riguardo osserva il Collegio che secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr., ex plurimis, Cass., n. 359/2005).

16. Con il terzo motivo viene denunciata l’omessa motivazione su un punto decisivo inerente alla natura della merce trasportata e alla conseguente inapplicabilità dell’Accordo collettivo nazionale per il trasporto dei contenitori. Si duole la società ricorrente che la corte territoriale non abbia preso in considerazione la natura della merce trasportata (merce in colli non containerizzata e non contenitori), nè esaminato la questione, espressamente proposta nell’atto di gravame, dell’applicabilità della tariffa obbligatoria a trasporti di percorrenza inferiori ai 50 Km indipendentemente dalle previsioni dell’ACN Containers, non applicabile nella fattispecie.

Assume il ricorrente che il corretto esame della questione avrebbe condotto la corte territoriale ad escludere l’applicabilità dell’ACN Containers, perchè non si trattava di contenitori, e a sottrarre i trasporti in questione all’applicazione delle tariffe a forcella del D.M. 1 agosto 1985, art. 1, ai sensi del quale le predette tariffe sono applicabili esclusivamente ai trasporti che si articolano su percorrenze uguali o superiori a 50 Km.

17. Il motivo è meritevole di accoglimento.

18. Occorre premettere che la L. 6 giugno 1974, n. 298, nel disciplinare l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che si svolge sul territorio nazionale, contempla un regime di carattere pubblicistico, con l’istituzione di un apposito albo, nel quale vanno iscritti coloro che intendano esercitare detta attività, la quale assume, perciò, connotazioni di vera e propria attività professionale, al punto che l’esercizio abusivo dell’autotrasporto è sanzionato a norma dell’art. 348 cod. pen. (L. n. 298 del 1974, art. 26).

19. A tale assetto fa riscontro un sistema di tabelle tariffarie (c.d. tariffe "a forcella") dettato dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, reso obbligatorio dal divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, con prescrizioni che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996), ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica, garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della qualità e della sicurezza del trasporto.

20. Al fine di "permettere alle imprese di trasporto di conseguire un’equa remunerazione", i criteri dettati dal legislatore per la determinazione delle tariffe (L. n. 298 del 1974, art. 52, comma 1) fanno riferimento al costo medio delle prestazioni di trasporto, "per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto", tenendo conto, altresì, della situazione di mercato.

21. Nell’occasione sopra citata, la Corte costituzionale ha precisato che in questo ambito non può reputarsi irragionevole e ingiustificatamente discriminatoria, in relazione al canone di ragionevolezza, una disposizione che, nel ribadire la vincolatività del sistema di tariffe a forcella per tutti i contratti che comunque prevedano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ponga l’accento più sulla prestazione convenuta che sulla tipologia negoziale in cui essa si inquadra, rispondendo, così, all’esigenza di impedire elusione della relativa normativa, alla stregua di una ratio legislativa che, nella disciplina unitaria dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, considera il carattere di servizio pubblico proprio di quest’ultimo, nonchè l’incidenza diretta sui bisogni della collettività di una siffatta attività (in tal senso, v. anche Corte Cost. 19.12.1990, n. 548).

22. Quanto all’art. 41 Cost., la sentenza n. 386 del 1996 ha rilevato come non vale appellarsi al principio di libertà di iniziativa economica privata, giacchè tale principio va bilanciato con l’utilità sociale; nè ai principi dell’ordinamento comunitario, essendo stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia la compatibilita con detto ordinamento del sistema tariffario dell’autotrasporto di merci. D’altro canto, la presenza di elementi di differenziazione tra le varie situazioni, consente di configurare il sistema delle tariffe a forcella come un sistema sufficientemente elastico nell’ambito di un mercato amministrativamente regolato, come dimostra la prevista facoltà delle parti di fissare non solo il corrispettivo tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente (cit. L. n. 298, art. 51, comma 3), ma anche condizioni e prezzi particolari (art. 52, comma 3, della medesima legge); e così pure la possibilità di applicare tariffe speciali per particolari esigenze del trasporto (D.P.R. n. 56 del 1978, art. 12), nonchè di remunerare i servizi accessori (artt. 14 e 16 del medesimo D.P.R.) (v., in tema, l’ampia motivazione di Cass. 16582/2002).

23. Tanto premesso, la corte territoriale ponendo il fulcro dell’attenzione sulla qualità della merce trasportata, e facendone conseguire l’applicabilità della relativa disciplina pattizia, non ha adeguatamente esaminato la diversa questione, decisiva in causa, in ordine all’inapplicabilità della tariffa obbligatoria per i trasporti di merce inferiori ai 50 Km alla stregua della normazione derivata che regola la vicenda (D.M. 1 agosto 1985, art. 1), imponendosi, pertanto, ulteriori accertamenti di fatto in ordine all’an dei trasporti inferiori ai 50 Km di percorrenza e all’eventuale distinzione tra trasporti inerenti a tragitti inferiori, uguali o superiore ai 50 Km effettuati da L.C..

24. La causa va, pertanto, rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

25. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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