Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 22-11-2011, n. 42965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27/05/2010, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 18/12/2007 nella parte in cui R.N.B. e M. N. erano stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati ricorsi peraltro perfettamente sovrapponibili quanto al contenuto, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 648 c.p. per avere la Corte territoriale, con "una approssimativa valutazione nel merito delle circostanze di fatto nel loro concreto svolgimento", ritenuta provata l’illecita provenienza del carrello oggetto della pretesa ricettazione. Infatti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la testimonianza del D.L. (acquirente del carrello da parte degli alienanti ricorrenti) secondo la quale l’acquisito era avvenuto nel (OMISSIS) e, quindi, ben prima del furto del medesimo avvenuto, secondo il denunciarne F., in data 16/04/1999. Era, quindi, evidente "l’inesistenza del reato presupposto in quanto dovrebbe o trattarsi di carrello diverso, oppure tale carrello risulterebbe non essere stato affatto sottratto". 2. violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche in modo assolutamente insufficiente.

Motivi della decisione

1. Violazione dell’art. 648 c.p.: la censura è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, hanno ritenuto che il furto era collocabile temporalmente, fra il (OMISSIS), mentre i ricorrenti vendettero il carrello in questione al D. L. nel (OMISSIS). Non è, quindi, ipotizzabile alcun travisamento del fatto. Del tutto generica, infine, la pretesa mancanza di prova sulla consapevolezza dell’effettiva provenienza delittuosa del carrello, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità, che l’elemento soggettivo era desumibile dalle dichiarazioni della parte offesa, dalla documentazione e dal comportamento dei prevenuti.

2. Violazione dell’art. 62 bis c.p.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale ("non buona personalità dei prevenuti, attinti da plurimi e specifici precedenti") deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità. 3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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