Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-06-2012, n. 8832 Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso, che concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata ex art. 145 c.p.c., al legale rappresentante della società nei cui confronti era stata accertata l’omesso versamento di ritenute d’acconto: il legale rappresentante impugnando la cartella invocava tra l’altro l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, in forza del principio del favor rei, facendo valere l’avvenuta abrogazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98;

Visto che il ricorso si fonda su due motivi, con il primo dei quali l’amministrazione eccepisce il difetto di interesse dell’originaria ricorrente ad impugnare una cartella che concerneva la società, e con il secondo la medesima amministrazione contesta la ritenuta inapplicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98;

Ritenuto che il ricorso, che si palesa inammissibile rispetto al primo motivo, in quanto l’eccezione di difetto di interesse non risulta sollevata nei gradi di merito ove invece l’amministrazione ha pienamente accettato il contraddittorio sulla sussistenza della responsabilità del legale rappresentante per le sanzioni, è manifestamente fondato, quanto al secondo motivo, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il principio della soggettiva coincidenza tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa, introdotto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19, comma 2, opera per le violazioni tributarie commesse dopo il 1 aprile 1998, in relazione alle quali, per effetto del criterio di personalizzazione della sanzione, la sanzione amministrativa tributaria incide direttamente sulla persona fisica autrice della violazione. Non è, invece, operante per le violazioni tributarie commesse antecedentemente all’I aprile 1998, nei casi in cui la persona fisica destinataria della sanzione penale è tenuta al pagamento dell’importo della sanzione amministrativa gravante sull’ente, non in forza di propria responsabilità amministrativa, ma solo per vincolo di solidarietà, giacchè, in tal caso, la persona fisica è solo civilmente chiamata a rispondere della sanzione amministrativa dovuta dall’ente e la causale disomogenità dei titoli di responsabilità non consente di configurare il rapporto di specialità previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000" (Cass. n. 13674 del 2008);

Ritenuto che deve essere accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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