Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 22-11-2011, n. 43069 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP del Tribunale di Bologna, a seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 27.7.2010 respingeva la richiesta avanzata da A.P. volta ad ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con sentenza n. 2677/07 e con sentenza n. 12028, con le quali il predetto era stato condannato per violazioni della legge stupefacenti. Il GIP, premesso che la unicità del disegno criminoso non poteva identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, riteneva che dagli atti emergeva la sussistenza nel richiedente dell’inclinazione a delinquere nel suddetto settore e che dalla motivazione delle sentenze di condanna si desumeva che non era ravvisatale la sussistenza di un disegno criminoso unitario.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto condannato, sostenendo, invece, che le condotte contestate in sentenza erano all’evidenza state eseguite in esecuzione di un medesimo disegno, tenuto conto del breve arco temporale di pochi mesi in cui erano stati commessi i reati; della identità delle condotte (trasporto tra il Pakistan e l’Italia del medesimo tipo di sostanza stupefacente); della organizzazione, comprendente esclusivamente cittadini pakistani, diretta a soddisfare esigenze sempre e solo del medesimo territorio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice dell’esecuzione, esaminando le ragioni addotte nella istanza con la quale è stata chiesta l’applicazione dell’istituto della continuazione tra i due fatti di importazione di sostanze stupefacenti dal Pakistan in Italia di cui alle menzionate sentenze e prendendo in considerazione gli indici più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare, tipologia dei reati commessi, modalità di commissione, contiguità temporale e spaziale tra gli stessi e quant’altro emerge dall’esame delle sentenze ed, eventualmente, degli atti acquisiti ai fini della decisione) avrebbe dovuto stabilire, dopo un attento esame dei suddetti elementi, se sussisteva o meno ab origine un unico disegno criminoso in esecuzione del quale erano stati commessi i due fatti in questione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge, invece, che sia stato compiuto l’indicato percorso logico giuridico per giungere alla decisione, avendo il giudicante negato la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso – oltre che sulla base di una generica inclinazione a delinquere del ricorrente nello specifico settore dello spaccio degli stupefacenti, peraltro di per sè non incompatibile con l’unicità del disegno criminoso – considerando soltanto l’atteggiamento processuale dell’imputato (desunto dalla motivazione della sentenza 2677/07) a fronte di una chiamata in reità e le risultanze, non indicate neppure sommariamente, del processo concluso con la sentenza 1236/08.

L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame degli atti, alla stregua dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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