Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 22-11-2011, n. 43050 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22.12.2010, la corte d’appello di Genova confermava la sentenza di condanna che era stata pronunciata nei confronti di M.O.J.M., per detenzione e porto illegale di arma cal. 9 corto, rigettando il ricorso dell’imputato e del PG. In particolare la corte di merito riteneva che l’arma – non compresa nel registro delle armi comuni da sparo- non potesse essere qualificata come arma da guerra, solo perchè in dotazione un tempo della guardia di finanza, corpo militare; in presenza di arma da sparo, non catalogata, veniva ritenuto che andava stabilito se si avesse riguardo ad arma comune o da guerra, con riferimento alle indicazioni di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 1 e 2 ed in particolare ponendo mente alla spiccata potenzialità offensiva dell’arma, valutando la diversa pericolosità degli strumenti derivante da oggettive caratteristiche tecniche, quali la possibilità di uso con munizionamento da guerra, o il funzionamento automatico con il tiro a raffica. Concludevano pertanto i giudici di merito nel senso che il modello era identico tecnicamente e per potenza di fuoco ai corrispondenti modelli catalogati come armi comuni da sparo.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Genova, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ed in particolare della L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2, 4 e 7, come modificati con la L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 e della L. n. 110 del 1975, art. 1.

Secondo il ricorrente è pacifico che la pistola in questione è stata costruita per le forze armate, che l’arma suddetta non è reperibile in commercio e non ne è ammessa la detenzione da parte dei civili, il che varrebbe a dire che trattasi di arma tipo guerra, essendone stata rifiutata la catalogazione dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, tra le armi comuni da sparo. Concludeva il ricorrente assumendo che di detta arma non era possibile un uso comune, contrapposto a quello militare e proprio l’esclusivo impiego militare faceva rientrare l’arma a pieno titolo nella previsione della norma di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, come arma tipo guerra.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La corte territoriale ha svolto il ragionamento partendo da un dato di fatto ineludibile, risultante dall’esito della perizia balistica condotta, secondo cui l’arma in questione è una pistola a calibro nove, corto e che le armi di calibro siffatto sono iscritte nel catalogo nazionale della armi comuni da sparo, non potendo essere annoverate come armi da guerra.

A fronte di questo dato i giudici di merito si sono uniformati a quel principio di diritto al quale questa Corte intende dare continuità, secondo cui la mancata previsione di un’arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità dei reati concernenti le armi, nel senso che la finalità della catalogazione è quella di creare una distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra, cosicchè a fronte di manufatto balistico definibile come arma da sparo, ma non catalogato, spetta al giudice stabilire con riferimento alle indicazioni previste dalla L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2 quale sia la natura e la disciplina cui debba farsi riferimento (Sez. 2, 9.7.2008, n. 28911).

Nel caso di specie, valutata la inidoneità della pistola in questione a sparare a raffica e considerato che le munizioni di pertinenza sono cal. 9 corto, classificabili per arma comune, ne è stata ritenuta la natura di arma comune da sparo, con ragionamento assolutamente corretto e conforme al principio di diritto suddetto.

Il fatto che sia stata costruita per le forze armate e non possa essere immessa sul mercato è profilo non dirimente, dovendosi ricondurre la differenza a parametri riguardanti esclusivamente la potenzialità offensiva dell’arma, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata. Ancora, la circostanza che pistole Beretta, quali il modello 84 F e 84 BDA, aventi caratteristiche identiche al modello in questione, siano state iscritte – come sottolineato nell’elaborato balistico in atti – al catalogo nazionale come armi comuni da sparo, non consente di assimilare le armi in questione alle armi tipo guerra, come suggerito dal ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *