Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2011) 22-11-2011, n. 43269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza il tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarò non doversi procedere a carico di C.R. in ordine ai reati a lui contestati di ingiurie e tentata violenza privata in danno di S.F. per intervenuta remissione di querela;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura della Repubblica denunciando erronea applicazione della legge per essere stata ritenuta operante la remissione di querela anche con riguardo al reato di tentata violenza privata, perseguibile d’ufficio.

Motivi della decisione

– che il ricorso è meritevole di accoglimento, sussistendo, all’evidenza, la denunciata inosservanza di legge, per cui deve darsi luogo ad annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;

– che, trattandosi di ricorso proposto direttamente contro sentenza appellabile, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., il giudice di rinvio va individuato, secondo quanto prescritto dal citato art. 569 c.p.p., comma 4, nella corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di tentata violenza privata, con rinvio alla corte d’appello di Reggio Calabria per il giudizio di secondo grado.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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